Fase 2: la Lombardia di nuovo in pista

Fase 2: la Lombardia di nuovo in pista

Con l’Ordinanza 541 appena uscita, la Regione permette di girare in circuito, ma ci sono dei limiti e delle restrizioni da rispettare

Redazione - @InMoto_it

08.05.2020 17:33

Novità per gli amanti delle corse in Lombardia. Nonostante sia la regione con il più alto numero di contagi, si anticipano i tempi rispetto ad altre zone d’Italia. In particolare, è di nuovo permesso poter scendere in pista, lo dice l’Ordinanza 541 pubblicata proprio ieri sera. Il 10 maggio dà inizio alle danze il Cremona Circuit, mentre il 18 a Cervesina riprendono le attività del circuito Nuvolari.

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L’Ordinanza

A proposito dell’Ordinanza, vediamo nel dettaglio cosa dice. “Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo”. Questo vuol dire che non è possibile fare un giro in moto in città, a meno che non ci siano motivi validi, ma è possibile girare in pista.

I limiti

Visto che siamo ancora nella Fase 2 e non sappiamo cosa succederà dal 18 maggio in poi, ci sono dei limiti da rispettare. Possono usufruire degli impianti solo i residenti in Lombardia. Il grosso del lavoro, però, spetta agli impianti che dovranno attrezzarsi per garantire il rispetto delle norme di sicurezza disposte dalla FMI e dall’Ordinanza 541 della Regione. Ai commi 2 e 3 sono spiegate le regole da seguire. In breve, è possibile accedere alle aree all’aperto, le piste appunto, ma non agli spazi interni (palestre, bar, docce ecc…) a eccezione, specifica il comma 2, dei “locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici”. Al comma 3, invece, si legge che il gestore deve garantire non solo “la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici”, ma deve anche “assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti)”.

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