L’AVVOCATO RISPONDE è una rubrica di InMoto in cui l'Avv. Giacinto Bocchino risponde alle curiosità, dal punto di vista legale, che riguardano il mondo delle due ruote ma, spiegate in termini semplici e comprensibili.
Questo mese, la lettera arrivata allo studio legale è stata la seguente: "Buongiorno avvocato, ho letto una recente sua risposta in merito ad incidenti stradali senza collisione. Purtroppo ne sono stato vittima e nel mio caso, neppure è stato possibile individuare la targa dell’autoveicolo che mi ha tagliato la strada. Tra l’altro, è avvenuto tutto così repentinamente che neppure escluderei un contatto con la mia ruota anteriore." Mario
Buongiorno Mario, grazie per avermi letto. La scorsa risposta riguardava sinistri stradali avvenuti senza collisione (c.d. da turbativa) in ipotesi in cui il responsabile fosse stato individuato. O perché si fosse fermato, o perché testimoni avessero annotato il numero di targa o fosse stato individuato da accertamenti eseguiti ex post da autorità di pubblica sicurezza attraverso ad esempio la visione di telecamere.
Ove viceversa il veicolo che si assume essere stato responsabile di un sinistro stradale (avvenuto con collisione oppure senza) non venisse indentificato, interverrebbe il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (gestito da Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive. Detto fondo è costituito mediante il versamento di una somma annuale da parte delle compagnie assicurative a ciò obbligate in base al principio di solidarietà sociale (stesso principio che rende l’assicurazione auto obbligatoria a differenza di altre forme assicurative che non lo sono). Il Fondo di Garanza, che è dunque costituito a garanzia dei cittadini e per danni in astratto derivanti dalla circolazione, delega una normale compagnia assicurativa sul territorio che gestisce il sinistro e ne valuta i presupposti per procedere al risarcimento.
Pur concentrandoci oggi all’oggetto della domanda, si accenni che a mente del primo comma dell’art. 283 Codice delle Assicurazioni Private, il Fondo ha il compito di garantire il risarcimento ai danneggiati principalmente in caso di sinistro che coinvolga veicoli o natanti:
L’intervento del Fondo ed il risarcimento previsto ex lege sono diversi a seconda delle diverse ipotesi previste. Nel caso oggi in commento, ossia veicolo non identificato che provoca un sinistro, con collisione o senza collisione, il Fondo interviene e risarcisce di regola i soli danni alla persona.
I danni alle cose (alla moto, indumenti, casco, ecc.) sono risarcibili solo ed esclusivamente in caso di contestuali danni gravi alla salute, ed in ogni caso con una franchigia di 500 euro (dunque per la parte esorbitante il richiamato importo). Per danni gravi alla salute, si devono intendere quelli che determinano un’invalidità permanente accertata a seguito di perizia medico legale superiore al 9%. Per dare un’idea se pur di massima, in caso ad esempio di fratture, non certo di contusioni o abrasioni superficiali.
Ciò posto, per un sinistro avvenuto in assenza di contatto (dunque da turbativa) e provocato da veicolo datosi alla fuga e non identificato, il Fondo può intervenire solo se il danneggiato dimostra con certezza l’esistenza del veicolo datosi alla fuga e che l’incidente è stato causato dalla condotta di quest’ultimo.
Per ottenere il risarcimento, è indispensabile una prova rigorosa, la stessa per certi versi ricordata anche nell’articolo precedente, e che richiami testimonianze oggettive e credibili, registrazioni video – telecamere pubbliche o dashcam –, verbale delle forze dell’ordine intervenute, e qualsiasi altra prova che possa dimostrare il nesso causale diretto tra il comportamento del veicolo sconosciuto e l’incidente. Il Fondo valuterà con rigore le prove acquisite, anche allo scopo di scongiurare il rischio ed arginare tentativi di truffa (si pensi all’ipotesi di caduta accidentale che si cerca di far passare come avvenuta a causa di condotta di un veicolo datosi alla fuga).
In conclusione, pur se in ipotesi potresti gestire la richiesta in via autonoma, il mio consiglio, soprattutto se i danni sono rilevanti, non può che essere di rivolgerti ad un avvocato, ricordando che i costi del medesimo, in caso di ottenuto risarcimento, restano a carico della compagnia assicurativa che procede all’erogazione.
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