Risarcimento basso dopo un incidente? Ecco cosa fare con l'assicurazione

Risarcimento basso dopo un incidente? Ecco cosa fare con l'assicurazione
A seguito di un sinistro può capitare che, nonostante la piena ragione, a causa del valore del mezzo

Redazione - @InMoto_it

14.04.2025 ( Aggiornata il 17.04.2025 09:41 )

L’AVVOCATO RISPONDE è una rubrica di InMoto in cui l'Avv. Giacinto Bocchino risponde alle curiosità, dal punto di vista legale, che riguardano il mondo delle due ruote ma, spiegate in termini semplici e comprensibili.
Questo mese, la lettera arrivata allo studio legale è stata la seguente: "Sono stato coinvolto in un sinistro con la mia moto nel quale ho totalmente ragione. L’assicurazione, però, sostiene che il preventivo sia troppo alto rispetto al valore della moto. Oggi con la somma che mi viene proposta, quasi un terzo rispetto al preventivo, non posso né procedere all’acquisto di una nuova moto e neppure sistemare la mia. La trovo un’ingiustizia in quanto la situazione non è certo dipesa da me. Mauro"

Buongiorno Mauro, ringrazio per la domanda, che è frequente e dunque di interesse diffuso. Cercherò di fornire una risposta più pratica che giuridica, se pur conforme a diritto. Iniziamo con il dire che a norma dell’art. 2043 C.C., “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Risarcimetto troppo basso rispetto al danno subito? La risposta dell'avvocato Giacinto Bocchino

Avendo subito un danno per fatto colposo, ossia non intenzionale, ma verificatosi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, avresti certamente diritto al risarcimento/ rimborso dal soggetto che lo ha causato e per esso dalla sua assicurazione. Trattandosi nel caso che mi esponi di un di illecito extracontrattuale, dipeso da inosservanza di regole della circolazione, hai diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, siano essi prevedibili o meno (e tra tutti, includo eventuali agli indumenti, casco, accessori e soprattutto fisici se subiti, comprese eventuali perdite patrimoniali dipese dall’assenza lavorativa nei limiti in cui è raggiunta la prova della diminuzione reddituale). Diciamo, però, che il soggetto danneggiante, e per esso la propria compagnia assicurativa, è tenuto a rimborsare il danno nei limiti del valore del bene che con la sua condotta ha danneggiato.
L’assunto potrebbe essere tratto da diversi principi di diritto (come ad esempio il c.d. principio indennitario), ma per essere chiaro e fornire indicazioni utili, richiamo il solo art. 2058 C.C. il quale, al suo secondo comma, recita: “Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

È sull'onerosità che potremmo dare una risposta alla tua domanda. Se dunque la spesa di ripristino sia nel concreto “eccessivamente onerosa” (nel tuo caso mi sembra di 2/3 maggiore dal valore del bene), il danneggiante potrebbe legittimamente rifiutarsi di sostenere il costo di ripristino, optando per il riconoscimento del solo valore commerciale del bene determinato alla data precedente al sinistro stradale.

A pag.2 i consigli per evitare soprese in caso di incidente

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