Assicurazione obbligatoria nei box: basterà togliere le ruote?

Assicurazione obbligatoria nei box: basterà togliere le ruote?

Una lunga chiacchierata con Maurizio Hazan, esperto di diritto assicurativo, per affrontare i tanti dubbi di una legge lacunosa, ma già in vigore!

 

08.01.2024 ( Aggiornata il 08.01.2024 10:27 )

Ha fatto molto rumore il nostro articolo che annunciava l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per tutti i veicoli, anche se non circolanti e custoditi all’interno di un box. Oggi ci torniamo per chiarire, almeno in parte, i molti dubbi lasciati da un testo di legge a tratti vago e lacunoso.

Per capire e approfondire meglio la portata della nuova legge, abbiamo parlato con Maurizio Hazan, avvocato e docente, esperto di diritto delle assicurazioni.

Il primo dubbio che abbiamo è se questa nuova legge (il D.Lgs 184 del 13 dicembre 2023) cambia veramente qualcosa, o se l’allarme generato fra i motociclisti sarà una tempesta in un bicchiere d’acqua.

Cambia sicuramente molto, quanto all’estensione dell’obbligo assicurativo – inizia a spiegare l’Avv. Hazan in videochiamata -. Il tema principale è quello delle aree private: in Italia con il Codice delle Assicurazioni queste non erano soggette all’obbligo assicurativo, salvo nel caso potessero essere equiparate alle pubbliche. Quando la Corte di Giustizia Europea e la Direttiva 2121/2118 hanno detto a chiare lettere che il danneggiato ovunque si trovi deve essere coperto, si è creato un contrasto fra la norma italiana e quella europea. Oggi il D. Lgs 184 chiude il cerchio, cancellando la vecchia disposizione del Codice delle Assicurazioni sulle aree private e affermando che un veicolo deve essere sempre e comunque assicurato, a prescindere dal terreno su cui si trova”.


Maurizio Hazan, avvocato e docente, è un esperto di diritto delle assicurazioni

Assicurazione moto: quando si può non assicurare 


Ci sono però delle eccezioni

Si, e qui si porranno tantissime questioni, perché la norma italiana recepisce la Direttiva europea in modo non sempre felice e dando luogo ad alcuni dubbi interpretativi; ci sarà da discutere molto”.

Ad esempio è previsto che se il veicolo è inidoneo all’uso come mezzo di trasporto può non essere assicurato. E c’è chi sostiene che, per effetto di questa disposizione, il veicolo possa considerarsi non idoneo all’uso come mezzo di trasporto, e quindi non sia da assicurare obbligatoriamente, anche quando sia tenuto fermo all’interno di un box chiuso. Questa idea sarebbe supportata dal fatto che un garage non può essere assimilato al concetto di ‘terreno’, pubblico o privato che sia. Ragion per cui un motociclo tenuto in casa o nel box potrebbe non essere assicurato, a differenza di veicoli fermi all’interno di cortili condominiali o altri terreni privati. Per quanto suggestiva, questa tesi non persuade del tutto. Il rischio della circolazione, che deve essere coperto dalla polizza, è infatti anche quello statico, relativo a quando il mezzo è fermo, ovunque si trovi. E secondo la giurisprudenza comunitaria, il veicolo che esplode all’interno di un garage privato deve essere coperto dall’RCAuto. E dunque non sembra sufficiente per escludere l’obbligo tenere il proprio mezzo nel box: deve essere realmente inidoneo all’uso come mezzo di trasporto. E qui si apre un mondo: quando può dirsi integrata la fattispecie? Al di là del caso del rottame, vi è da chiedersi se possa ritenersi inidoneo un veicolo che è messo in condizione di non poter circolare, come nel caso in cui venga applicato un bloccasterzo o un bloccaruota o sia munito di sistemi digitali di blocco del motore; o ancora nell’ipotesi in cui vengano staccate le ruote o quando, ad esempio, un motociclo sia tenuto in casa sui cavalletti. Il problema è ancora una volta il rischio statico. Rischio che peraltro riguarda anche i mezzi in stato di fermo amministrativo, che sono espressamente esclusi dall’obbligo assicurativo. Insomma, un bel guazzabuglio. Rimane il fatto che la nuova norma prevede che ogni sinistro cagionato da un veicolo che, in forza della deroga, non sia assicurato, deve comunque essere coperto dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada”.

Resta infatti il dubbio: se un veicolo deve sempre essere coperto, come mai rimane la possibilità della sospensione della copertura?

La direttiva del 2018 già ha previsto che in determinati casi sia ammissibile la sospensione. Ad esempio proprio per l’uso stagionale, a condizione che nella legislazione nazionale venga previsto un meccanismo di notifica ufficiale idoneo a certificare che per un dato periodo il veicolo sia temporaneamente ritirato dalla circolazione. Anche in questo caso, eventuali sinistri devono essere coperti da un Fondo di Garanzia: la tutela del terzo danneggiato, in base al principio ‘Vulneratus ante omnia reficiendus’, rimane l’obiettivo primario perseguito dalla norma comunitaria”.

Tutto sommato in Italia, qualcosa di simile esisteva già: la sospensione della copertura è infatti d’uso nella prassi contrattuale, ed è espressamente prevista nella disciplina del contratto base (DM 54/2020). Pur in assenza di formali meccanismi di notifica amministrativa, la sospensione della copertura, quando prevista in polizza, veniva annotata ufficialmente sulle banche dati assicurative".

"Alla luce di tali prassi, il Decreto 184 ha ritenuto di confermare la possibilità di sospendere la garanzia, per non togliere agli assicurati un importante strumento di risparmio. Senonché, anche la ‘nuova’ disciplina della sospensione è certamente diversa da quella che si registrava nella precedente prassi contrattuale, e pone numerosi problemi applicativi e di interpretazione. Di certo non è più opzionale, e rimessa alla scelta della compagnia se concederla o meno, trattandosi di un vero e proprio diritto concesso agli assicurati. Da chiedersi se possa essere oggetto di negoziazione, ad esempio prevedendo la possibilità di concedere uno sconto a chi, nel sottoscrivere la polizza, accetti di rinunciare alla sospensione”.

Si potrà sospesdere una volta sola nell’arco dell’anno?


Perché però limitare a 10 mesi la sospendibilità della polizza? Prima erano 12. E c’è anche la questione dei 10 giorni di preavviso sulla scadenza, per eventualmente prolungare la sospensione

Negli atti del Senato o della Camera, e nella relazione illustrativa della legge, non si trova nulla che spieghi il perché di questa scelta. E comunque, anche sotto questo profilo, la norma non è affatto chiara. È infatti scritto che la sospensione non può avere una durata superiore a dieci mesi ‘rispetto all'annualità’. Difficile comprendere cosa significhi questa correlazione della durata di sospensione all’annualità assicurativa, posto che un contratto può anche eccedere la durata annuale: anno più frazione dice l’art. 170 del Codice delle assicurazioni. Forse il limite di dieci mesi vale se il contratto è annuale, potendo invece essere superiore allorquando la polizza eccede l’anno. O ancora si potrebbe ipotizzare che quando residui una copertura inferiore all’anno la sospensione non possa essere richiesta per una scadenza che ecceda quella annuale di polizza. Pure ipotesi. Ben si sarebbe potuto limitarsi a prevedere il termine di 10 mesi, senza ulteriori precari raccordi temporali. È davvero una formulazione infelice”.

In ogni caso quel limite temporale sembra finalizzato a evitare che il contratto, per effetto di sospensioni troppo ampie, sia riattivato troppo in là, a fronte di una tariffa inizialmente calcolata su orizzonti temporali più contenuti. Se si ammettesse una sospensione di 2 anni, quando riattiveresti il contratto, a distanza di così tanto tempo, potresti avere una tariffa che non regge più e andrebbe rivista. Ricordiamoci tra l’altro che quello della RCAuto o Moto è un contratto che non può avere durata eccedente l’anno, o anno più frazione, senza rinnovo automatico. Sono tutti contratti di breve durata che, a vantaggio sia della compagnia che del consumatore, debbono poter essere verificati sulla tenuta di costo in tempi brevi".

È vero che ora un contratto assicurativo può essere sospeso una volta sola nell’arco del suo anno di vita?

Sì. Qui la norma non pare equivocabile. A chi ha chiesto la sospensione, viene data la possibilità di prorogare prima che scada il periodo di sospensione. Proroga vuol dire che non si può accordare l’ulteriore periodo di sospensione in discontinuità. Il tema è molto discusso, ma la prima interpretazione è quella letterale, e questa non dà adito a dubbi".

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