L’assicurazione non paga? Chiedete l'accesso agli atti del sinistro

L’assicurazione non paga? Chiedete l'accesso agli atti del sinistro

Siete insoddisfatti del risarcimento offertovi dall’assicurazione per un incidente? Potete chiedere di visionare il fascicolo del vostro sinistro. Una possibilità offerta dalla legge, che alcune compagnie tendono a “dimenticare”. E l’Antitrust ha appena comminato due multe pesantissime proprio per questo

31.08.2022 ( Aggiornata il 31.08.2022 19:42 )

5 milioni di multa ciascuno per due giganti delle assicurazioni, UnipolSai e Generali. Li ha comminati l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), con la seguente motivazione: “le due società hanno reso difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo del sinistro e hanno omesso informazioni rilevanti sull’ammontare del rimborso o sul suo rifiuto. Inoltre i consumatori sono stati ostacolati nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC Auto”.

Perché può essere importante accedere agli atti del nostro sinistro

Facciamo un passo indietro. L’ordinamento assicurativo prevede per chi è coinvolto in un sinistro stradale, indipendentemente che sia danneggiato o danneggiante, la possibilità di accedere agli atti del proprio sinistro.

Si tratta di una pratica che ci consente di valutare come la compagnia ha proceduto per decidere l’ammontare del risarcimento proposto o per negare il risarcimento. Dunque un diritto importante per noi assicurati, anche se poco noto.

Le informazioni alle quali dobbiamo avere accesso sono: le denunce del sinistro, le richieste di risarcimento, il verbale delle autorità eventualmente intervenute, le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali fatte sulla persona del richiedente (e non quelle relative a terzi, salvo eccezioni, per motivi di privacy), le dichiarazioni dei testimoni, i preventivi e le fatture di riparazione delle cose danneggiate, le quietanze di liquidazione.

Semmai foste interessati ad avvalervi di questa possibilità, sappiate che ci sono delle tempistiche precise da rispettare e delle motivazioni da citare, per richiedere di accedere al fascicolo di un vostro sinistro.

Molte info sono sicuramente disponibili sul sito della vostra compagnia, dove troverete anche il modulo facsimile per la richiesta.

Per maggiori informazioni fate riferimento invece al decreto 191 del 2008, i cui articoli dal 3 al 7 sono espressamente dedicati al diritto di accesso agli atti.

Il comunicato dell’Antitrust

Torniamo allora a leggere il comunicato con il quale l’Autorità Garante ha dato notizia della doppia sanzione.

...le due società hanno attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro. Risulta, infatti, che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti…”.

E ancora: “Al momento di decidere l’ammontare del rimborso, inoltre, le società non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento. Secondo l’Autorità si tratta di carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi. Infine, la pratica commerciale è stata realizzata imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto e senza rispettare i termini temporali fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto. Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge. Nel caso di UnipolSai, oltre a ciò, sono stati rilevati ulteriori ostacoli, quali la mancata risposta a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore”.

E conclude: “L’Autorità ha pertanto accertato la scorrettezza di questa pratica commerciale, considerata idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro”.

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