Assicurazioni: aiuto, non mi applicano la RCAuto Familiare!

Assicurazioni: aiuto, non mi applicano la RCAuto Familiare!

Riceviamo molte lettere da lettori ai quali le compagnie assicuratrici rifiutano di applicare le agevolazioni di legge sulla classe di merito familiare. Cosa dice la norma e come tutelarsi in questi casi

08.01.2021 18:06

Ho acquistato la moto nel 2019 e pagato l'assicurazione in classe 14, sebbene abbia assicurata con la stessa compagnia un'auto in classe 1. Dalla mia assicurazione, e anche tramite preventivo online di altra società, mi è stato detto che per usufruire della nuova legge Bersani (16/02/2020) e quindi della stessa classe della mia auto, il nuovo veicolo, nuovo o usato che sia, deve essere stato acquistato nel 2020”.

È una delle tante lettere che riceviamo in materia di RCAuto Familiare, la norma istituita lo scorso anno, ampliando la Legge Bersani. In base a questa nuova legge, tutti i veicoli di un nucleo familiare convivente, al rinnovo del contratto assicurativo passano nella classe di merito più vantaggiosa fra quelle dei veicoli presenti in casa. A patto che non abbiano riportati sull’attestato di rischio dei sinistri a responsabilità esclusiva, principale o paritaria (dal 50% compreso in su) negli ultimi 5 anni.

Rispetto alla Bersani dunque, la RCAuto Familiare si applica anche a veicoli di tipologia differente, dai ciclomotori agli autocarri, passando per automobili e moto. E, cosa importante, vale anche per i mezzi già presenti in famiglia; mentre la Bersani si riferiva esclusivamente ai veicoli di nuovo acquisto.

ASSICURAZIONE FAMILIARE: COSA C'è CHE NON FUNZIONA?

Purtroppo la legge è stata scritta in maniera imprecisa, cosa che ha causato non pochi problemi interpretativi. Fortunatamente il Ministero dello Sviluppo Economico successivamente ha fornito alcuni chiarimenti in Commissione Finanze. In particolare ha ribadito che lo spirito della legge è consentire l’applicazione della RCAuto Familiare non solo con l’acquisto di un nuovo veicolo, ma anche quando si paga una nuova annualità assicurativa per un veicolo di cui si è già in possesso, anche se si passa ad altra compagnia. E la maggior parte delle assicurazioni starebbero applicando questa interpretazione.

Resta il nodo dell’attestato di rischio privo di sinistri negli ultimi 5 anni, al quale si sono attaccate molte compagnie nel caso in cui si abbia un’anzianità assicurativa inferiore. Anche qui però, il chiarimento dato dal Ministero dello Sviluppo Economico è inoppugnabile: la RCAuto Familiare va applicata anche ai neopatentati e a chi ha un attestato di rischio inferiore ai 5 anni.

Appare chiaro che la giustificazione addotta dalla compagnia al lettore citato in apertura di questo articolo è priva di fondamento. Cosa può fare il lettore? Di sicuro sporgere reclamo all’Ivass, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Ivass.it), ma sappiamo che a fronte di valanghe di reclami, in pochi hanno avuto soddisfazione.

Non resta che far notare alla compagnia assicurativa inadempiente che la legge dice qualcosa di diverso. Si può insistere. Ma di fronte a un ulteriore diniego, il consiglio è di rivolgersi altrove.

Cercate un’altra compagnia e andate oltre! Non fermatevi alla (giusta) rivendicazione della classe di merito corretta. Perché per alcune compagnie assicuratrici questa è divenuta una guerra di principio. Confrontate i premi che vi vengono proposti e i servizi offerti in cambio, prima di decidere. Magari vi troverete a risparmiare anche mantenendo una classe di merito differente.

Se poi, come nel caso dell’esempio citato, si parla di un grosso salto tariffario, come quello che c’è fra la 14a classe e la 1a, allora non vi resta che cercare un’altra compagnia, più attenta al rapporto con i propri assicurati.

ASSICURAZIONE FAMILIARE: COSA DICE IL CODICE

Per comodità vi riportiamo la parte del Codice delle Assicurazioni relativa all’applicazione della RCAuto Familiare, il comma 4-bis dell’art. 134.

“4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia585, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato586 e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto”.

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