Guida sotto effetto di stupefacenti, la Corte costituzionale chiarisce: non basta il test positivo

Alessandro Vai
Pubblicato il 3 febbraio 2026, 09:59
Tra le tante novità introdotte nel Codice della Strada alla fine del 2024, c'era la modifica dell'articolo 187, ovvero quello relativo alla guida sotto effetto di stupefacenti. Fino a prima delle modifiche la norma puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Poi, alla fine del 2024, il legislatore aveva eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che oggi la norma punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Già pochi giorni dopo tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale di questa modifica.
ARTICOLO 187 DEL CDS
Ora, dopo più di un anno dalla modifica all'articolo 187 del Cds, si è espressa la Corte costituzionale, con la sentenza numero 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026. Quindi, la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Secondo i giudici rimettenti la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima.

PARITA' DI TRATTAMENTO
Questa formulazione potrebbe produrre risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. Inoltre, non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol. La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.
ALTERAZIONE PISCO-FISICA
Di conseguenza, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
CAPACITA' DI GUIDA
In altre parole, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.
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