Cosa fare se la moto acquistata è sottoposta a un fermo amministrativo?

Se il mezzo acquistato da un privato non può circolare, la situazione non è semplice, e ci sono svariati modi di affrontarla
Cosa fare se la moto acquistata è sottoposta a un fermo amministrativo?

Pubblicato il 20 agosto 2025, 09:48

L’AVVOCATO RISPONDE è una rubrica di InMoto in cui l'Avv. Giacinto Bocchino risponde alle curiosità, dal punto di vista legale, che riguardano il mondo delle due ruote ma, spiegate in termini semplici e comprensibili.
Questo mese, la lettera arrivata allo studio legale è stata la seguente: "Ho acquistato una moto con passaggio presso un’agenzia di pratiche auto/moto saldando il relativo costo di trapasso. Successivamente ho avuto la spiacevole notizia che la moto era gravata da fermo amministrativo e né il precedente proprietario né l’agenzia me ne aveva dato notizia. Cosa posso fare ora? Vorrei anche coinvolgere l’agenzia perché non ha verificato. Andrea".

Buongiorno Andrea. Premettiamo in sintesi che il fermo è un provvedimento amministrativo con cui si vieta di mettere in circolazione il veicolo. Non si tratta di una sanzione ma di una garanzia di un credito a favore della Pubblica Amministrazione ed è strumentale ad un’altra eventuale procedura, ossia
il pignoramento e successiva vendita all’asta del bene gravato
da fermo prima, ed esecuzione forzata poi. Il ricavato dell’asta sarà versato a favore della PA nella qualità di creditore procedente. Di fatto, con la “pressione” rappresentata dal fermo, si spinge il proprietario a pagare la sanzione o il debito, ancora prima di ricorrere al pignoramento.
In caso di fermo il veicolo neppure può essere demolito (rappresentando appunto una “garanzia” della PA creditrice) e se non usato, ancora impone il pagamento del bollo di circolazione e, se parcheggiato in area pubblica, anche dell’assicurazione.

Ciò detto, tuttavia il veicolo sottoposto a fermo può essere oggetto di trasferimento di proprietà e chi ha acquistato il bene gravato da fermo, per certi versi “acquista” e si accolla sia il fermo sia le sue conseguenze.
Dunque oggi, purtroppo, lei non è nelle condizioni di usare la moto, se non sanando il debito ottenendo la cancellazione del fermo per poi rivalersi nei confronti del responsabile di questa situazione.

Arrivando dunque alla sua domanda, chi è il responsabile? Può essere coinvolta l’agenzia? Senza dubbio lei può rivendicare i suoi diritti nei confronti del soggetto che le ha venduto la moto, il quale anche solo per la previsione di cui all’art. 1490 C. C. “... è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore...”.

In questo caso potrebbe agire sia per la risoluzione del contratto (restituzione del bene a fronte della restituzione del prezzo e delle spese sostenute), che però rappresenta una procedura che prevede tempi lunghi poiché è necessario avviare un procedimento giudiziale e nel frattempo la moto sarebbe inutilizzabile, oppure la riduzione del prezzo del veicolo, ma anche in questo caso, se non si raggiunge un accordo volontario tra le parti, sarà necessario avviare un procedimento legale.
Un consiglio pratico potrebbe essere quello di pagare la sanzione in modo da poter svincolare il bene, ed agire contro il venditore per la restituzione di quanto speso, oltre al danno rappresentato dai giorni di fermo subiti e spese legali connesse. In questo caso, nel mio ruolo, non posso non considerare rischi di insolvenza del debitore che renderebbero vana ogni azione. Ma almeno lei può usare la moto.

In ragione del rischio di insolvenza del venditore, spesso persona fisica (già gravata da debiti che hanno comportato il fermo) comprendo la
sua “speranza” di poter agire anche contro l’agenzia di pratiche auto. Ma questa è tenuta all’autenticazione delle firme sugli atti di vendita di beni mobili registrati, limitandosi a verificare l’identità del soggetto che vende il veicolo e che ne abbia titolo. L’assunto è anche desumibile dall’Articolo 7 del Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge 248/2006, secondo il quale l’autenticazione delle firme ha lo scopo di confermare l’identità del firmatario e la volontà di cedere il bene, non certo qualità del bene o presenza di gravami. L’agenzia potrebbe essere ritenuta responsabile, a mio avviso, solo se lei riuscisse a dimostrare di averle attribuito un incarico volto a verificare l’assenza di pesi e vincoli o di averle commissionato di effettuare una visura al PRA a tal fine.

Quando si acquista un veicolo usato, soprattutto da privati, sarebbe consigliabile effettuare preventive verifiche presso il Pubblico Registro Automobilistico dal quale è possibile conoscere l’esistenza del fermo. Comunque consiglio di rivolgersi ad un legale di sua fiducia che operi nel territorio, che certamente saprà indirizzarla ed assisterla adeguatamente analizzando ogni aspetto legato alla situazione.

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