Se lo si fa bene regala sempre dei brividi di piacere , ma cosa dice il Codice della Strada a riguardo? Quando e dove posso? E se faccio uno stoppie?
In particolare, a norma del successivo comma 6 del medesimo articolo, “Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332”. Inoltre, al successivo comma 7 è previsto che “Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.”
In chiusura però, pur comprendendo il fascino ed il brivido di sollevare la ruota, che tutti noi abbiamo avuto nei nostri sogni adolescenziali, ora che siamo oggettivamente cresciuti, dobbiamo ammettere a noi stessi e comprendere che, prescindendo dalla lettura dell’art. 170 cds, la condotta di cui parliamo resta molto rischiosa, a volte anche per fattori esterni (ostacoli improvvisi, anomalie dell’asfalto) che potrebbero, prescindendo da singole abilità personali, causare un grave incidente con conseguenze per sé e soprattutto per terzi incolpevoli. Il nostro brivido giustificherebbe tutto ciò? E come ci sentiremmo poi?
Guidiamo con la testa, a tutela nostra e dei terzi, prescindendo dalle norme di legge, secondo logiche di comune prudenza. Per il “brivido” ci sono le piste. Con idonea attrezzatura di protezione, lì possiamo fare tutte le impennate, stoppie o sgommate che vogliamo. In sicurezza e nel rispetto di sé e degli altri.
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