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Monopattini ed e-bike, l’assicurazione obbligatoria è (quasi) ufficiale

Che le cose sarebbero cambiate per i monopattini lo sapevamo già da diverse settimane. Ora arriva una nuova conferma, un altro passo verso la formazione del nuovo Codice della Strada, che comprende appunto anche regole sui piccoli mezzi elettrici a due ruote. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di Rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini ma anche le bici elettriche.

Le novità

Le modifiche andranno a interessare soprattutto le assicurazioni private, definendo i casi in cui sussiste l'obbligo di copertura assicurativa che viene esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati; dal fatto che siano fermi o in movimento; dalla loro circolazione in zone il cui l'accesso è soggetto a restrizioni (come quei mezzi che negli aeroporti trasportano i passeggeri dal gate all’aereo). Per una maggiore trasparenza viene rafforzato lo strumento ribattezzato “preventivatore” che permette ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti dell’Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e del ministero.

Ci sono poi alcune deroghe, almeno secondo quanto si apprende al momento. Sono esenti dall’obbligo di copertura assicurativa i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto; i veicoli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione o su cui vige fermo amministrativo, confisca o sequestro); i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad esempio per utilizzo stagionale). Altra novità è rappresentata dalla sospensione volontaria dell’assicurazione da parte del clienti: non più una facoltà concessa dalla compagnia ai consumatori, ma un obbligo da parte della società. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte, ma non potrà avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all’annualità di dodici mesi.

MONOPATTINO CON MOTORE TERMICO DA 62CC: 70ENNE FERMATO E MULTATO