Incidente su buca o animale selvatico: responsabilità e risarcimento

Incidente su buca o animale selvatico: responsabilità e risarcimento

In quali casi possiamo essere considerati colpevoli? Come si chiede il risarcimento? Il parere di un avvocato specializzato

29.01.2022 18:32

Buche, buche ovunque. E poi brecciolino, sporco, e a volte persino gasolio nelle curve. Il tempo passa e lo stato delle nostre strade non migliora. Nonostante alcuni importanti interventi, che però sono una goccia nel mare, visto il diffuso sfacelo. In questa situazione, a molti di noi è capitato di riportare danni alla moto (o all’auto); se non addirittura di avere incidenti causati proprio dallo stato della strada.

Ci siamo già occupati dell’argomento in passato, dando indicazioni su come comportarsi per avere risarciti i danni subiti. Ci torniamo ora per approfondire in quali casi si può chiedere il risarcimento, e in quali situazioni si rischia invece che ci vengano addirittura addebitate delle responsabilità.

Per saperne di più abbiamo interpellato un’esperta della materia, l’Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona, articolista giuridica del sito Altalex.com (di lei avete già letto il parere che ci ha rilasciato relativamente al famigerato decreto sulla circolazione fuoristrada).

Le responsabilità dell'ente titolare della strada

Credo sia importante chiarire che la tematica che affrontiamo dal punto di vista giuridico non ha una risposta certa. L’utente che si domanda se possa essere risarcito per un incidente, si aspetta un sì o un no. Nel mondo del diritto, la risposta quasi sempre è ni, con tantissime sfumature possibili”.

In generale, per un incidente causato dalle condizioni della strada, si fa riferimento all’articolo 2051 del Codice Civile, due sole righe intorno alle quali ruota tutto”.

Queste due righe: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Esatto. In base a questo articolo, il motociclista che cade su una buca deve provare l’evento che ha causato il danno e il nesso causale, ossia il rapporto fra il danno e la cosa; che sia una buca o dell’olio sull’asfalto. L’ente custode, vale a dire il proprietario della strada o che ne ha la concessione, ha l’onere di dimostrare il caso fortuito. Cioè che l’insidia stradale sia stata generata da cause estemporanee, non conoscibili da chi aveva il dovere di mantenere la strada in perfette condizioni. Dunque, non era evitabile. Sulla carta sembra facile, ma la varietà delle sentenze che troviamo dice il contrario”.

Qualche esempio?
In provincia di Brescia, un motociclista, nella caduta ha impattato contro un guard rail danneggiato, che era girato verso la strada. Nell’impatto contro la parte tagliente della lama, ha perso un braccio. I giudici hanno dato ragione alla sua istanza risarcitoria, ritenendo che il guard rail, non solo deve contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture, ma anche proteggere il corpo del motociclista che dovesse impattarvi”.

Ma ci sono anche casi nei quali l’amministrazione può dimostrare che l’evento era imprevedibile. La fattispecie più ricorrente consiste nella macchia d’olio sull’asfalto. In tale circostanza, il motociclista che abbia subito un danno scivolando su di essa, dovrà dimostrare che il materiale viscoso era già presente da tempo sulla sede stradale, ad esempio, allegando che vi erano state segnalazioni in tal senso da parte di altri automobilisti”.

È invece stato riconosciuto il risarcimento a un motociclista scivolato su una strada sporca di cera dopo il passaggio di una processione religiosa autorizzata. Per il giudice, era prevedibile che le candele utilizzate avrebbero sporcato la strada, e l’amministrazione avrebbe dovuto prendere provvedimenti”.

Tutto questo per dire che non esiste un automatismo tra la presenza della buca e la responsabilità dell’ente. Proprio in ragione di ciò, si registrano molteplici sentenze su casi analoghi con risultati diversi”.

L'Avv. Marcella Ferrari è esperta di tematiche connesse alla circolazione stradale e appassionata di moto

Le possibili responsabilità del motociclista

Chi percorre abitualmente una strada dovrebbe essere consapevole dei pericoli che vi insistono, come buche o ghiaino. Pertanto, è richiesta una particolare diligenza all’utente della strada che conosca il tragitto, a maggior ragione se lo compie di notte, quando le insidie, come le buche, risultano meno visibili. Talvolta si valuta l’eccesso di velocità, che può essere considerato un comportamento non idoneo alla situazione stradale. E si può arrivare a un concorso di colpa. A volte, infine, il comportamento abnorme del guidatore può essere ritenuto tanto grave da interrompere il nesso causale”.

I diffusissimi limiti a 30 km/h per buche proteggono le amministrazioni?

Fermo restando che le amministrazioni hanno l’obbligo di mantenere, gestire e pulire le opere di loro competenza, il limite è un avviso ben preciso di pericolo per il guidatore. E torniamo al giudice che può sindacare la condotta di guida del danneggiato, valutando se è stato imprudente. In caso affermativo, può ravvisare un concorso di colpa o, peggio, gli può ascrivere integralmente la responsabilità del fatto”.

Perché capita di leggere sentenze diametralmente opposte su casi apparentemente simili da parte della Cassazione?

Probabilmente perché la Corte di Cassazione non giudica sul fatto, ma sul diritto, sul percorso di diritto dei giudizi precedenti. Quindi non entra nel merito della causa, ma solo di come è stata trattata nel giudizio precedente”.

 

E se si investe un animale selvatico?

Qui l’articolo del Codice Civile che si applica è il 2052, molto simile al 2051 di cui abbiamo parlato: ‘Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito’. Ci sono forti analogie con il caso della buca. Il danneggiato deve provare l’evento, ossia l’incidente, e il nesso causale. L’ente proprietario dell’animale selvatico, lo Stato, la Regione o l’Ente Parco che sia, deve provare che non c’era modo di conoscere e prevenire il rischio”.

Come comportarsi in caso d’incidente

Chiamate le forze di polizia per far redigere un verbale. Fotografate la scena del sinistro, mettendo in evidenza la causa. Raccogliete le testimonianze con i dati e i numeri di telefono di chiunque si trovi sulla scena. Fatevi fatturare il danno dei veicolo”.

Che tipo di risarcimento si può chiedere?

Patrimoniale, per i danni materiali del veicolo e, magari, anche dell’abbigliamento tecnico, oltre ai giorni di lavoro perso. Se il veicolo danneggiato viene utilizzato in via esclusiva per l’attività lavorativa, si può reclamare il danno da fermo tecnico. Poi c’è il danno biologico, vale a dire alla salute, ad esempio, in caso di fratture o altre lesioni che possano portare ad un’eventuale invalidità temporanea o permanente. E il danno morale, per il dolore patito”.

Come si chiede il risarcimento?

Il primo passo è inoltrare una richiesta risarcitoria via PEC o raccomandata all’ente titolare della strada, il legittimato passivo. È fondamentale che sia confezionata perfettamente e che sia indirizzata al soggetto giusto”.

Abbiamo dei lettori ai quali le stesse forze di polizia hanno sbagliato ad attribuire la strada nei verbali di sinistro.

Succede. Infatti, anche se tiro l’acqua al mulino di noi avvocati, è meglio spendere per far redigere la lettera a un professionista, che ha le cognizioni per redigerla correttamente, ad esempio, per accertare, senza rischio di errori, la titolarità della strada, pubblica o privata, con lo studio delle mappe catastali o degli atti della toponomastica comunali e così via. Un avvocato onesto e corretto, tra l’altro, può valutare subito se ci sono gli estremi per un’azione legale o meno”.

Quali sono i passaggi successivi?

L’invio della lettera apre la fase stragiudiziale e, se si ha fortuna, può condurre a una transazione amichevole con l’ente proprietario della strada, il quale può decidere di accettare. In caso di diniego, la legge prevede ancora uno strumento prima della causa in tribunale, la negoziazione assistita. Sull’obbligatorietà di tale passaggio, che vede un confronto tra gli avvocati delle parti, i pareri non sono univoci. Se i litiganti non esperiscono il tentativo di negoziazione e il giudice lo riteneva obbligatorio, la domanda risarcitoria può essere dichiarata improcedibile. L’ultimo passaggio è la causa vera e propria. Vi sono due gradi di giudizio e, infine, la Cassazione. Ma più si va avanti più aumentano i costi”.

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