Omicidio stradale: sì del Senato

Omicidio stradale: sì del Senato
La proposta di legge prevede che l'omicidio stradale diventi un reato a sé, graduato su tre varianti. Fino a 18 anni di carcere

Redazione - @InMoto_it

11.12.2015 ( Aggiornata il 11.12.2015 15:32 )

Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con 149 voti favorevoli e 91 contrari e nessun astenuto: dopo il maxiemendamento, ora la legge sull'omicidio stradale deve tornare alla Camera in quarta lettura per l'approvazione. Le modifiche al testo approvato il 28 ottobre scorso alla Camera si erano rese necessarie per una serie di incongruenze: dalla mancata previsione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il conducente professionale all'eliminazione delle attenuanti in caso di concorso di colpa, nonché la sospensione della patente da applicarsi anche a chi abbia una licenza di guida non italiana. "Auspichiamo tempi brevi, brevissimi", sostiene l'Asaps, associazione degli amici e sostenitori della polizia stradale. "La legge, dopo 4 anni dalla prima proposta delle associazioni Lorenzo Guarnieri, Asaps e Gabriele Borgogni, deve essere approvata velocemente perché la strada sia più sicura e certamente più giusta". Il testo di legge prevede che l'omicidio stradale diventi un reato a sé, graduato su tre varianti. Resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada, ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). In città, si considera eccesso di velocità in questo senso il doppio del limite, purché si superino i 70 km/h; fuori città, eccessi di velocità per più di 50 km/h. La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Le altre novità del testo approvato alla Camera Lesioni stradali. Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. Conducenti mezzi pesanti. L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Fuga del conducente e omissione di soccorso. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. Arresto in flagranza. Nella precedente versione, oltre ai casi più gravi (quando il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione dovuta a stupefacenti), era stato esteso anche al caso di ebbrezza media (da 0,8 a 1,5 g/l). Revoca della patente. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Raddoppio della prescrizione. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Perizie coattive. Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pubblico ministero. Foto in apertura dal profilo Facebook della Polizia Stradale.    

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