Autovelox: stop ai ricorsi per mancata omologazione?

Autovelox: stop ai ricorsi per mancata omologazione?

Un chiarimento sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiarisce come l’approvazione di un apparecchio di misurazione della velocità oggi vada considerata analoga alla sua omologazione. Ma il Codice della Strada dice qualcosa di differente...

15.01.2021 ( Aggiornata il 15.01.2021 12:38 )

Approvazione od omologazione? Se pensate di contestare una multa per eccesso di velocità facendo leva sul fatto che il velox utilizzato è solo approvato dal Ministero dei Trasporti e non omologato, rischiate un buco nell’acqua.

Nel tempo sono molti i giudici di pace che hanno dato ragione a questa argomentazione, ma recentemente la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiarito che i due termini, approvazione e omologazione, vanno considerati equivalenti.

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Secondo i tecnici ministeriali, le due procedure prevedono una medesima istruttoria tecnico-amministrativa, superata la quale l’apparecchiatura viene inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che provvede a far svolgere le prove di funzionalità e taraturarichieste per l’ottenimento dell’approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura”.

Messa così, sembra chiaro che in ogni caso, le prove tecniche effettuate per l’approvazione sono le medesime delle tarature periodiche.

Perché il Ministero provvede all’approvazione e non direttamente all’omologazione?

Perché -come si legge nel chiarimento ministeriale - nel 2015 la Corte Costituzionaleha dichiarato incostituzionale l’art. 45, c. 6 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. E ora bisogna scrivere anche le norme d’omologazione, come dice ancora il Ministero.

L’approvazione avviene dunque seguendo i dettami del Decreto Ministeriale 282 del 13 giugno 2017, nel quale si legge che in attesa dell’emanazione di specifiche norme d’omologazione, si procede alla approvazione del prototipo.

Tutto chiaro? Neanche per sogno! L’art. 142 del Codice della Strada, quello relativo ai limiti di velocità, al comma 6 dice testualmente: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento”.

E dunque?

Appare chiaro come al Ministero dei Trasporti abbiano cercato di scoraggiare i ricorsi basati sulla mancata omologazione. Le motivazioni addotte sembrano tecnicamente valide. Ma, visto ciò che dice la legge, la mancata omologazione di un’apparecchiatura, sostituita per ora dall’approvazione, resterà sicuramente un argomento valido per diversi avvocati. E bisognerà vedere se i giudici terranno in considerazione il chiarimento ministeriale.

Di certo, se la contravvenzione è per un piccolo importo, una volta di più si fa prima a pagare. Sempre che ci sia la taratura periodica valida per l’apparecchiatura utilizzata. Ma questo è un altro discorso.

Clicca qui per leggere: La pronuncia del Ministero dei Trasporti

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