Quanto dev’essere larga?

Quanto dev’essere larga?

Redazione - @InMoto_it

01.08.2013 ( Aggiornata il 01.08.2013 11:16 )

Riferendosi al “Paletta rossa” di agosto 2012, un lettore ci ha fatto notare telefonicamente che non era chiara la differenza tra ingombri laterali dei ciclomotori e dei motocicli, e ha raccontato che un poliziotto gli aveva fatto vedere che l’ingombro laterale dei motocicli doveva essere di 1,60 metri...   In merito alla richiesta di chiarimenti sull’ingombro laterale dei motocicli è importante stabilire quelli che sono i parametri legislativi di riferimento e soprattutto distinguere l’obiettivo dei suoi dubbi su questo argomento. Infatti, chi Le ha fatto leggere che l’ingombro laterale dei motocicli può arrivare fino a 1,6 metri, non ha fatto altro che riferirle quanto disposto dall’art.53 del Codice della Strada. Quest’articolo al 1° comma distingue ed elenca tutte le categorie di motoveicoli ed al 4° comma stabilisce quali sono i parametri dimensionali massimi per questa tipologia di veicoli. Nello specifico i motocicli non possono effettivamente superare 1,6 m di larghezza, i 4 m di lunghezza e i 2,5 m di altezza; mentre il peso massimo consentito a pieno carico deve essere inferiore a 2,5 t. Premesso quanto sopra, è doveroso precisare che queste misurazioni riguardano in forma  generale tutte le categorie dei motoveicoli, ma di fatto, le dimensioni dei motocicli, devono rispettare fedelmente quelle presentate dal costruttore in fase di omologazione. Diversamente chiunque potrebbe apportare modifiche a propria fantasia ad un motoveicolo sfruttando le dimensioni massime ammesse, senza incorrere ad alcuna sanzione. In realtà le cose sono ben diverse, infatti, ogni modifica apportata al proprio mezzo, se non preventivamente omologata, è soggetta a revisione straordinaria. Di conseguenza se la nostra moto in origine ha una dimensione laterale di 1,20 m, esclusi gli specchietti retrovisori, non potrà mai essere modificata per avere un ingombro laterale superiore, anche se viene equipaggiata con dispositivi omologati che rientrano nella dimensiona massima prevista di 1,6 m. Questo perché violerebbe quanto previsto dall’art. 170 C.d.S. che regolamenta il trasporto di oggetti sui motocicli e ciclomotori, specificando al comma 5 che, oltre al divieto di trasportare oggetti non solidamente assicurati, preclude ogni sporgenza laterale superiore ai 50 cm rispetto all’asse del veicolo o longitudinali, rispetto alla sagoma di esso, quindi al massimo si potrà arrivare ad un metro di larghezza. Di conseguenza qualsiasi attrezzatura che decidiamo di equipaggiare sulla nostra moto, nella fattispecie anche i bauletti laterali, sebbene sicuramente omologati, sono soggetti ai limiti dimensionali previsti da questo art.170/ 5 comma del Codice della Strada, che se violato, comporta una sanzione amministrativa di 80 Euro e la decurtazione di 1 punto sulla patente. Quindi partendo dalla norma generale è necessario sempre conoscere l’applicazioni di norme specifiche come questa per i motoveicoli. La normativa sulle sporgenze delle moto, infatti, come già scritto in una precedente Paletta Rossa, segue una regolamentazione diversa rispetto alle altre categorie di veicoli, sulle moto è sempre ammessa la sporgenza anteriore dell’eventuale carico, che può arrivare a 50 cm, se non limita la visibilità del conducente. Resta ben inteso che la sistemazione del carico, di accessori o di bauletti, che sono ugualmente considerati “materiale trasportato”, anche nel caso rientrino nei limiti stabiliti, non devono compromettere la stabilità del mezzo, devono garantire la massima visibilità in tutte le direzioni e la piena libertà di guida del conducente. Un caso di deroga alle disposizioni previste dall’art.170 C.d.S., si era verificato con alcuni modelli della BMW, che erano stati equipaggiati con valige laterali rigide in alluminio che eccedevano l’ingombro dei 50 cm dall’asse, in quell’occasione la casa bavarese era intervenuta con una nuova omologazione che, fin dall’origine considerava i bauletti laterali originali quale parte integrante della moto stessa e non come accessori. Di conseguenza il Ministero dei Trasporti aveva emanato una circolare che legittimava la circolazione di questi modelli. Una condizione che ad esempio non riguarda l’ultima versione della R 1200 GS in termini di misure massime, visto che la larghezza di omologazione è inferiore al metro, precisamente 925 mm, ma sulla carta di circolazione è comunque riportata anche la larghezza del veicolo equipaggiato con valigie laterali originali BMW di 970 mm.

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