Le nuove patenti per i ciclomotori

Le nuove patenti per i ciclomotori

Redazione - @InMoto_it

01.05.2013 ( Aggiornata il 01.05.2013 11:37 )

Da motociclista e padre vorrei chiedervi informazioni sulla nuova patente per i ciclomotori, considerato che mio figlio ha da poco compiuto 14 anni e mi hanno detto che la scuola non è più autorizzata a rilasciare il patentino.     Le recenti modifiche alla legislazione per il rilascio delle patenti di guida, sono la conseguenza del Decreto Legislativo n.59 del 2011 entrato in vigore il 19 gennaio 2013 a seguito di un adeguamento obbligatorio dell’Italia alle normative europee. Nella fattispecie quello che lei ha definito patentino, era per il Codice della Strada il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il cosiddetto CIGC), che veniva rilasciato dalla Motorizzazione dopo un esame, previa presentazione di un attestato di frequenza di corso formativo inerente l’apprendimento delle normative della circolazione stradale, effettuati direttamente dalle scuole e senza alcun costo particolare per le famiglie, tranne quelli dovuti al rilascio del documento. Con le recenti modifiche questo documento abilitativo è stato sostituito dalla patente UE di categoria AM. Ovviamente tutti i CIGC rilasciati entro il 18 gennaio 2013 mantengono la validità sul territorio nazionale, pur nel rispetto di tutta la disciplina prevista per la nuova categoria, infatti, consentono la guida di ciclomotori a due o tre ruote e di quadricicli leggeri a partire dai 14 anni sul territorio italiano, mentre in ambito europeo solo a decorrere dai 16 anni. Cambiano inoltre le procedure per ottenerla, ora identiche sia per maggiorenni e minorenni, si articolano con una prova teorica e una prova pratica di guida, ripetibili al massimo due volte e per non più di 6 mesi per ciascuna prova, come per tutte le altre patenti di guida. Una volta ottenuta l’idoneità alla prova teorica, si ha l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida con foglio rosa valido sei mesi, e non si può sostenere la prova pratica di guida prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa stesso. Quindi non saranno più svolti corsi di formazione presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria, perché non è più necessario l’attestato di frequenza del relativo corso, però non necessariamente ci si deve iscrivere ad un’autoscuola per presentarsi all’esame teorico. Infatti, ci si potrà presentare da privatista senza alcuna dichiarazione di formazione particolare. Le prove a quiz saranno, in una prima fase transitoria, uguali a quelle precedenti previste per il CIGC, con un questionario di 10 domande per 3 risposte ciascuna, da completare in 30 minuti e sono consentiti al massimo 4 errori. Una volta arrivati a regime con l’applicazione della legge, l’esame sarà svolto con sistema informatizzato che prevede 30 affermazioni con risposta “vero o falso”, la durata sarà di venticinque minuti e saranno consentiti al massimo 3 errori per non vedersi bocciati. Le domande saranno per contenuti, conformi a quelle previste per le altre categorie di patenti. Con il foglio rosa ci si può esercitare in luoghi poco frequentati. La prova pratica può essere svolta con ciclomotori a due o tre ruote, o con quadriciclo leggero purchè omologato per il trasporto di un passeggero; sia con cambio manuale, sia automatico. In quest’ultimo caso sulla patente di guida di categoria AM sarà annotato il codice armonizzato UE n.78 che di fatto preclude l’utilizzo dei ciclomotori con cambio manuale. Ricordiamo che i vari codici armonizzati da 01 a 100 inseriti nelle patenti, determinano le varie limitazioni o le eventuali caratteristiche tecniche del veicolo da utilizzare e sono uguali per tutta la zona europea. La prova pratica per ottenere la patente AM presso le motorizzazioni, comporta l’esecuzione di esercizi all’interno di un’area appositamente attrezzata, una volta superata, gli esaminatori verificheranno le capacità di guida nel traffico cittadino. Se si decide di iscrivere il figlio presso una scuola guida, le prove potranno essere effettuate anche presso i centri di istruzione automobilistica ritenuti idonei. Ricordiamo che in tutti i casi di richiesta duplicato di un CIGC per smarrimento, deterioramento, furto, distruzione o conferma validità del CIGC, verrà rilasciata la patente AM.

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