Che piega la targa!

Che piega la targa!

Redazione - @InMoto_it

01.04.2013 ( Aggiornata il 01.04.2013 17:56 )

Per risparmiare, dopo una scivolata invece del portatarga originale danneggiato, ne ho montato un altro omologato per il mio modello di moto. Arrivata l’estate, io e mia moglie mettiamo zaino in spalla e via per le splendide strade dell’Appennino, direzione riviera ligure. Vengo fermato in un posto di blocco dalla Polizia Stradale, in perfetto stile retata da film americano. I solerti agenti, dopo avermi controllato i documenti e minuziosamente la moto, mi contestano attraverso l’applicazione di uno strumentino in plastica con un ago rosso da “ferramenta”, che ho saputo poi chiamarsi “inclinometro”, che la mia targa è inclinata di 38°, ben 8° oltre il limite. Per farla breve, mi contestano una sanzione amministrativa da 80 Euro, ma quello che brucia è il fermo del veicolo per 90 giorni con recupero della mia moto con il carro attrezzi. L’argomento del portatarga è molto particolare e complesso. A volte l’interpretazione personale degli organi accertatori, in mancanza di circolari ministeriali precise, può portare ad eccessi di zelo. Già in altre occasioni abbiamo affermato che questo comportamento “lesivo” nei confronti dei motociclisti, nasce dalla pregiudizievole convinzione che il montaggio di un portatarga con caratteristiche diverse da quelle originali, serve esclusivamente per eludere i controlli della velocità. Al contrario se gli elementi che lei brevemente ci ha fornito sono tutti corretti, effettivamente una variazione d’inclinazione di 8° superiore al limite consentito su un angolo di 30° previsti per legge, corrispondono ad un aumento dell’angolo verso l’esterno di circa 2,54 cm. se consideriamo che la targa di immatricolazione dei motoveicoli è lunga 177 mm (Figura III 4/e Art.258 Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada), quindi di fatto non dovrebbe essere considerato motivo di elusione ai controlli elettronici per le violazioni dei limiti di velocità. Purtroppo però nel suo caso gli Agenti non hanno ritenuto adottare quello che generalmente viene visto come buon senso, ma hanno semplicemente applicato senza sconti la violazione di legge prescritta dall’Art.100 C.d.S., che prescrive nel comma 2 che i motocicli devono essere muniti di targa posteriore, nel comma 9 che il regolamento d’esecuzione stabilisce per tutte le targhe, compreso i motocicli, i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione e per il suo caso, la collocazione e le modalità d’installazione, le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione. La violazione di questi ultimi parametri, comporta secondo il comma 11 dello stesso articolo, una sanzione amministrativa da 84 euro (importo dal 1 gennaio 2013) ed il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, dove per i motoveicoli è obbligatorio lasciare il primo mese in depositeria autorizzata con aggravio di ulteriore spese, tanto per essere imparziali con noi motociclisti. Detto questo nell’articolo 259 del regolamento del C.D.S. troviamo tutte le indicazioni corrette per quanto riguarda il posizionamento e l’inclinazione, che se rispettate, dovrebbe rendere immuni da qualsiasi contravvenzione, infatti, nessuno può contestare l’installazione di un portatarga diverso dall’originale, perché questo particolare, se non modifica le caratteristiche costruttive di sicurezza, rumorosità ed inquinamento, non è soggetto a revisione straordinaria. Da questo articolo rileviamo che la targa di un motociclo deve essere posizionata nella parte posteriore centrale e simmetrica rispetto la linea longitudinale del veicolo, quindi nella zona di origine prevista dal costruttore. Inoltre viene indicato che la targa deve essere verticale con una tolleranza di 5°, e solo per particolari forme dei veicoli, nello specifico i motoveicoli, può avere un’inclinazione rispetto alla verticale non superiore ai 30° senza alcuna tolleranza, e non può essere più bassa di 20 cm dal suolo e non più alta di 120 cm, o vicino a questo limite, comunque in base alle caratteristiche del veicolo non può superare i 2 metri; deve poi essere visibile in tutto lo spazio compreso tra i quattro piani. Per tutti i parametri indicati non c’è effettivamente menzione su quali strumenti utilizzare per effettuare le misurazioni, e se questi debbano essere eventualmente omologati, certamente nel suo caso, dove la variazione d’inclinazione contestata, risulta piuttosto ridotta, affidarsi ad uno strumento di presunta bassa precisione, pare una condizione piuttosto azzardata da parte degli Agenti, specie se effettuata su una strada di montagna, che generalmente presenta già una pendenza naturale. Diversamente sarebbe inappellabile, se la stessa misurazione fosse stata effettuata con ausilio di personale della Motorizzazione Civile, preposti generalmente nei controlli in fase di revisione. Inoltre se come ha scritto il porta targa risultasse effettivamente omologato per quel veicolo, varrebbe la pena acquisire tale documentazione in termini difensivi ricorsuali, verificando anche l’effettiva inclinazione di quello originale, da portare a confronto in sede dibattimentale, infatti, nel caso i valori rilevati risultassero analoghi, non vedo quale giudice potrebbe rigettare il ricorso presentato.

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