Alt! Patente e libretto. E poi?

Alt! Patente e libretto. E poi?

Redazione - @InMoto_it

01.12.2012 ( Aggiornata il 01.12.2012 17:51 )

Vista la volubilità delle leggi italiane, volevo sapere con certezza quali sono i documenti necessari per essere in regola con la circolazione. Lettera firmata Un argomento sempre molto richiesto nella nostra rubrica. È obbligatorio portare al seguito la carta di circolazione, dove sono contenuti i dati principali inerenti alle caratteristiche tecniche per verificare i parametri per la limitazione dei neopatentati, in relazione al rapporto della potenza. Ricordiamo che dal 2013 la legislazione vigente subirà una vera rivoluzione. È importante ricordare che anche le moto devono essere sottoposte a visita di revisione dopo 4 anni ed entro il mese di prima d’immatricolazione, ed a seguire ogni 2 anni. La mancanza della carta di circolazione, in passato chiamato libretto, comporta una sanzione ai sensi dell’art. 180/7-1 del C.d.S. da 39,00 Euro se pagata entro 60 giorni, con l’obbligo di visione del documento, entro un termine indicato sul verbale, generalmente entro 30 giorni presso un Comando di Polizia. L’inottemperanza a tale obbligo, comporta un’ulteriore sanzione prevista dall’art. 180/8° del C.d.S. da € 398, mentre la mancanza della revisione periodica è punito con l’applicazione dell’art. 80/14° del C.d.S. con una sanzione da 159 Euro, oltre alla sospensione dalla circolazione del veicolo fino alla prevista visita e prova. In questo caso il documento non è più ritirato, ma gli viene apposto un timbro o scritto per la sospensione direttamente da parte degli organi di Polizia. Non è necessario avere al seguito il certificato di proprietà (C.d.P.) e neanche la tassa di possesso (in precedenza bollo), mentre resta considerata tassa di circolazione quella dei ciclomotori, pertanto deve essere corrisposta con validità annuale e portata al seguito, qualora il mezzo sia utilizzato su strada. Per quanto riguarda l’assicurazione, è obbligatorio avere al seguito sia il contrassegno, sia il certificato di assicurazione, cioè il documento dal quale si deve poter verificare il numero di polizza, il periodo di validità e la data del pagamento. In caso di controllo la dimenticanza è punita per quest’ultimo, con la stessa sanzione prevista per la carta di circolazione, mentre per il contrassegno dall’art. 181/1-3 del C.d.S. da 24 Euro, ovviamente resta l’obbligo di portali entrambi in visione nei termini di legge. Certamente non va confusa la dimenticanza della documentazione, con il fatto che si venga “pizzicati” con l’assicurazione scaduta, infatti, i corpi di Polizia, attraverso le banche dati presso l’ANIA, hanno la possibilità di verificare nell’immediatezza se il veicolo è coperto da R.C. e in caso negativo, scatta immediatamente il sequestro amministrativo del motoveicolo, oltre alla sanzione da 798 Euro e recupero con carro attrezzi. Inoltre per richiedere la restituzione, occorre pagare la sanzione, portare una copertura assicurativa di almeno 6 mesi e saldare l’eventuale recupero del mezzo. Anche la patente di guida deve essere sempre portata al seguito, la mancanza comporta sempre l’applicazione dell’art. 180/7-3 del C.d.S. Per la guida dei ciclomotori è necessario essere titolari di patente di guida o del certificato di idoneità, la mancanza è punita dall’art.116/13 bis del C.d.S. con una sanzione da 555 a 2.220 Euro, oltre al fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni. Dal 13 febbraio 2012 tutti devono essere muniti del certificato di circolazione e della targa a 6 cifre, fuorilegge il vecchio targhino, l’inottemperanza a tale obbligo prevede una sanzione amministrativa da 519,67 Euro. Tutte le documentazioni esibite devono essere in originali, le fotocopie non sono ritenute valide salvo che non si tratti di un noleggio, ma serve il contratto al seguito. Un consiglio: quando si esibiscono i documenti farsi timbrare sul verbale la presa visione, per poter sempre dimostrare in seguito di aver ottemperato all’obbligo di esibizione

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