L’uso di autocarri

L’uso di autocarri

Redazione - @InMoto_it

01.06.2012 ( Aggiornata il 01.06.2012 15:11 )

Sono un artigiano e per lavoro ho acquistato un furgone, intestato alla mia persona in quanto ditta individuale. Durante il week-end spesso vado in pista, caricando nel furgone la moto e le attrezzature necessarie, oltre alla moglie e mio figlio di 6 anni. Visto le tante chiacchiere che si sentono in giro, mi domandavo se rischio qualche sanzione, dal momento che il veicolo è immatricolato autocarro, ma può trasportare fino a 3 persone. C’è qualche limite sull’utilizzo nei festivi e la domenica? Semplicemente per il fatto che Lei circola con un autocarro con a bordo persone non atte al trasporto della merce o al suo uso, nello specifico è la condizione di suo figlio di 6 anni, potrebbe comportare un rischio sanzionatorio. Il condizionale deriva dalla possibile “magnanimità” di chi la controlla, perché di fatto, sebbene la materia potrebbe apparire controversa, dal punto di vista legislativo appare molto chiara, indicando nel suo caso l’applicazione dell’art. 82 del Codice della Strada che prevede una sanzione di € 80 e la ben più grave sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. Questa interpretazione giuridica è stata recentemente confermata da una sentenza della Cassazione Sez. II civ. del 20 marzo 2009 n. 6885, che ha accettato il ricorso di un Comune, annullando appunto l’archiviazione di un art. 82 C.d.S. decisa da un Giudice di Pace, perché il conducente di un autocarro aveva dato un passaggio a titolo di cortesia a una persona e si era visto applicare il predetto articolo e ritirare la carta di circolazione. Nella sentenza è stato ribadito che sugli autocarri, per effetto della legge in vigore, possono salire persone in numero indicato dalla carta di circolazione, solo se attinenti alla merce trasportata. La giustificazione nasce dal fatto che gli autocarri, identificati dall’art. 54 C.d.S. come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette al loro uso, godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai mezzi per il trasporto di persone, e quindi, salvo particolari autorizzazioni prefettizie, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli consentiti dalla legge e indicati nella carta di circolazione. Pertanto deve ritenersi vietato non solo l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo ma, anche il trasporto di cortesia. Quindi le persone a bordo, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Per entrare nello specifico, il problema nasce con l’abolizione dei veicoli immatricolati per il trasporto promiscuo, a cui non è stato dato un seguito con le opportune modifiche all’art. 54 del C.d.S., che classifica i veicoli tra cui gli autocarri leggeri come indicato in precedenza. Quindi se applichiamo la normativa al suo caso specifico, diventa difficile dimostrare, non tanto per la moglie, quanto per suo figlio di 6 anni, che lo stesso è addetto all’uso delle cose che trasporta come indica la legge, di conseguenza la condizione indicata dall’art. 54 C.d.S non è rispettata. Questo articolo però, non avendo sanzioni, viene ricondotto dalla giurisprudenza alla violazione prevista dall’art. 82 C.d.S. che nei primi commi stabilisce la destinazione e l’uso dei veicoli, dove per destinazione s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, e per uso s’intende la sua utilizzazione economica, e nello specifico del trasporto di persone ai fini privatistici, anche solo per dare un passaggio alle persone, o nel suo caso un trasporto di familiari. A seguito di quest’articolo, non bisogna dimenticare le eventuali violazioni riferite alle normative finanziarie. Infatti, queste violazioni emergono quando, stante il provvedimento del 6-12-2006 emanato dalla Agenzia delle Entrate e pubblicato sulla G.U. del 13-12-2006  n. 289, non è rispettato il valore numerico minimo di 180, risultante dal rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata in tonnellate. Questo provvedimento, infatti, ha disciplinato la materia solo dal punto di vista finanziario, autorizzando la possibilità di trasportare persone su autocarri per fini privati, solo se con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate della categoria N1, con carrozzeria F0 e omologate per trasporto di 4 o più persone. Nel suo caso, pur ammettendo che sia rispettato questo parametro, per il fatto che l’autocarro è immatricolato per il trasporto di solo 3 persone, potrebbero scattare comunque anche le ulteriori sanzioni finanziarie. Sottolineiamo poi il fatto che, se anche l’autocarro fosse intestato a un privato, quindi senza che si scarichi dalle tasse alcuna spesa, questo non esclude comunque l’applicazione dell’art. 82 del C.d.S. Sul prossimo numero torniamo sull’argomento con la normativa generale.

  • Link copiato

Commenti

InMoto in abbonamento