Catalizzatore o no?

Catalizzatore o no?

Redazione - @InMoto_it

01.05.2012 ( Aggiornata il 01.05.2012 12:51 )

Sto utilizzando una coppia di terminali Arrow omologati: vorrei sapere se posso circolare tranquillamente, dato che a differenza degli originali sono privi di catalizzatore. Secondo la Arrow non dovrei avere problemi, ma viste le “attenzioni” a noi riservate mi piacerebbe avere una conferma. Lettera firmata Ci siamo occupati spesso e di recente di queste tematiche. La norma consente la sostituzione del silenziatore di scarico con uno dello stesso tipo di quello installato in origine dalla Casa costruttrice, oppure con un silenziatore omologato nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo, pertanto se la Arrow commercializza questi terminali omologati specificatamente per l’uso stradale e per la sua moto, lei è in regola per il Codice della Strada. Ma ribadiamo alcuni concetti fondamentali. Nel caso l’omologazione fosse rilasciata da uno Stato estero, bisogna accertarsi che la stessa sia valida in Italia a condizione di reciprocità. Rispettate queste condizioni, anche montando uno scarico differente da quello originale, non si è obbligati a richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Bisogna essere sicuri che l’omologazione sia valida per l’uso stradale, quindi nonostante non siano dotati di catalizzatore devono garantire di rispettare le stesse limitazioni previste dalle normative antinquinamento per quel tipo di moto, diversamente sarà interpretata come una variazione delle caratteristiche tecniche, che la può obbligare a sottoporre il veicolo a revisione straordinaria. Questa garanzia la deve fornire il produttore nel momento in cui commercializza un prodotto alternativo omologato per uso stradale. Ricordiamo però che non è difficile trovare sul mercato prodotti a basso costo, con omologazioni di fatto non conformi alla norma, che ci potrebbero far incorrere nella sanzione prevista dall’art.72 del C.d.S. da € 78,00, che colpisce la circolazione con equipaggiamento non conforme, oltre al fatto che questo dispositivo, rientrando tra quelli indicati nell’art.78 del C.d.S. comporta l’ulteriore applicazione di una pena pecuniaria a partire da € 389,00  con conseguente ritiro della carta di circolazione, e inviata all’ufficio della Motorizzazione della provincia dove è stata commessa l’infrazione, per l’eventuale aggiornamento della stessa, o nel caso fosse impossibile, il ripristino del dispositivo omologato. In tale sanzione incorre anche chi effettua una vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico, per ulteriori chiarimenti si può consultare la circolare del Ministero dei Trasporti – Divisione IV del 24.11.1997 n. DC IV B/03 1997. In ogni caso poi c’è la facoltà da parte degli organi accertatori, in tutti i casi dove si riscontri una difformità di dispositivi, che a loro parere possano compromettere i requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento, di fare una segnalazione alla motorizzazione civile di competenza, che può disporre la revisione straordinaria del veicolo ai sensi art.80/5° del C.d.S. Quindi non basta essere sicuri che i silenziatori siano omologati, devono anche rispettare le normativa sulla circolazione anche in termini di rumorosità e inquinamento. Infatti, se lo scarico, seppur omologato, supera  i limiti di rumorosità previsti dall’omologazione, si rischia di incorrere alla sanzione prevista dall’art.155/2°-5° C.d.S. di € 38,00, anche se non è comprovato da verifica fonometrica. È sufficiente verificare che il dispositivo risulti obiettivamente alterato. L’applicazione di questo articolo comporta ugualmente la segnalazione all’MCTC competente per la revisione straordinaria.

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