Se ti fanno la foto e non sorridi

Se ti fanno la foto e non sorridi

Redazione - @InMoto_it

01.04.2012 ( Aggiornata il 01.04.2012 10:18 )

Ormai noi motociclisti siamo sempre sotto l’occhio vigile della legge, pronta a colpirci dietro ad ogni siepe, ma esistono delle regole anche per le Forze dell’Ordine, quando oltre a far rispettare le norme del Codice della Strada, bastonano migliaia di utenti con gli Autovelox? Ci sono stati anni di vera giungla sulle metodologie delle postazioni di rilevazione della velocità,  e molti utenti si sono sentiti effettivamente vittime d’imboscate, fermo restando il fatto di aver superato i limiti di velocità indicati nei vari tratti di strada dove venivano effettuati i controlli. L’entrata in vigore del Decreto Bianchi emanato il 15-08-2007, e le successive sentenze della Cassazione, hanno però fissato dei paletti su come devono essere effettuati questi servizi e contestate le violazioni. Tecnicamente tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale, sia fisse sia mobili, per il rilevamento della velocità, devono essere per legge preventivamente segnalate e ben visibili, con l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa. Vige lo stesso obbligo anche quando si viene fermati con il Telelaser e la contestazione è immediata. I regolamenti d’esecuzione stabiliscono dimensioni dei segnali e caratteristiche rifrangenti degli stessi, mentre le colorazioni si differenziano in base alle strade su cui sono posizionate le apparecchiature: bianche per i centri abitati, blu sulle strade extraurbane e verdi in autostrada. È necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non deve essere mai superiore a 4,00 km dal luogo dell’effettivo controllo. Le distanze minime sono quelle indicate per la segnaletica di prescrizione indicate dall’art.79 Reg. Esec. del Codice della Strada, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade. L’avviso deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti i conducenti, anche se provenienti da una laterale, siano informati della presenza della postazione di controllo. Inoltre i cartelli di segnalazione devono riportare la formula completa “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità”. Tali prescrizioni sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11131 del 13/3/09. Se l’autovelox è collocato all’interno di un’automobile (ad esempio il modello 104), il veicolo deve essere visibile, e segnalato come fosse una postazione fissa; se utilizzato da uomini di pattuglia questi devono essere ben visibili, in divisa di servizio e con eventuali indumenti ad alta visibilità se la situazione lo richiede. Di fatto ora sono esplicitamente proibiti i “cammuffamenti”, quindi nascondere l’auto dietro un muretto o dietro a un cespuglio), le auto devono essere nei colori d’istituto e il personale non in borghese. Della regolarità del servizio deve esserne fatta menzione nel corpo del verbale. Infatti, il mancato rispetto di queste caratteristiche, come l’applicazione di cartelli difformi, sono situazioni che possono essere impugnate in un ricorso in caso di contravvenzione, ovviamente è importante documentare anche fotograficamente le inadempienze come fonte di prova. Qualche nostro lettore ha poi sollevato dubbi sulle competenze territoriali delle Polizie Municipali, pertanto precisiamo che la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno valenza su tutto il territorio nazionale, mentre per la Polizia Municipale la competenza vale per tutto il territorio del Comune competente, indipendentemente se si trovino su strade comunali, provinciali o statali, nel caso fossero riuniti in consorzi con altri Comuni, la competenza si estende per tutto il territorio consorziato. Inoltre tranne per i casi in cui è consentito l’accertamento remoto della violazione del limite di velocità e per il sistema di rilevamento Tutor, nel posto di rilevazione deve esserci sempre un Agente abilitato ai Servizi di Polizia Stradale Art.12 del C.d.S. non un dipendente dell’eventuale ditta appaltatrice dello strumento. Se si viene sanzionati per eccesso di velocità, è sempre meglio chiedere di visualizzare la foto per avere la conferma che è stato il proprio veicolo a commettere l’infrazione, e solo se riusciamo a dimostrare con delle prove certe che una delle condizioni sopra esposte non è stata rispettata, si può presentare ricorso alla sanzione, che è sempre consigliabile al Giudice di Pace competente per territorio (che di solito è indicato nel corpo del verbale), dove si ha la possibilità di avere un contraddittorio, dove spiegare le proprie ragioni. LE APPARECCHIATURE AUTOVELOX E le loro NORMATIVE Tutte le apparecchiature devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi omologate. Potrebbero quindi dover essere sottoposte a revisioni periodiche, se indicate dal costruttore al momento dell’omologazione. Generalmente per le strumentazioni di rilevamento di velocità usate alla presenza di un operatore di Polizia Stradale, sono previste verifiche annuali. La tolleranza che viene calcolata alla velocità rilevata per questi strumenti è del 5%, con un minimo di 5 km/h . Per legge e specificatamente ai sensi dell’art. 142/6° bis del C.d.S. tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, non farlo significa violare una legge. La circolare ministeriale n.300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.8.2009 che disciplina la “Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”, cita anche il regolamento sulle disposizioni delle postazioni fisse e mobili per i rilevamento della velocità. La sentenza n. 7785/2011 della seconda sezione della Suprema Corte, ha accolto il ricorso di un automobilista, sanzionato per eccesso di velocità rilevata con autovelox, perché nel verbale di contestazione, non era stato scritto della presenza dell’agente di polizia municipale nella fase di “elaborazione dell’accertamento”, in quanto in quella circostanza il Comune aveva interamente affidato ad una società esterna la gestione del servizio, e non è stata ritenuto sufficiente la “supervisione” da parte della polizia municipale. Questa sentenza ha praticamente stabilito il principio secondo il quale dal verbale deve emergere “adeguatamente” che l’elaborazione dei dati rilevati tramite apparecchi mobili, deve avvenire a opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento, risultando in caso contrario non garantita la sussistenza di quell’elemento di certezza e legalità, che solo la presenza del pubblico ufficiale può assicurare al cittadino, principio ribadito dell’art.4/1° Legge 168/2002.  Nella stessa legge viene stabilito che i controlli di velocità “da remoto”, cioè senza gli agenti, quindi piazzate in postazioni fisse protette, sono sempre possibili su autostrade e strade extraurbane principali e mai sulle strade urbane ordinarie, dove sono ammessi i tradizionali posti di controllo mobili con pattuglie munite di autovelox o telelaser. Sulle strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento, per applicare un sistema di rilevamento remoto, è necessaria un’autorizzazione prefettizia, previa effettiva dimostrazione di particolare pericolosità del tratto in tema di incidentalità stradale, connessa alla reale difficoltà di fermare subito i trasgressori, in relazione alle caratteristiche costruttive della strade,  alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. In questi casi, ma anche sulle Autostrade, la normativa del Codice della Strada, in caso di violazione dell’eccesso di velocità, ma anche per il sorpasso e alcune violazioni previste in autostrada, come la circolazione sulla corsia d’emergenza, consente di non contestare immediatamente la sanzione amministrativa, in quanto l’accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che poi consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. La Cassazione ha più volte sostenuto che l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L’utilizzo dell’autovelox rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del suo impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata (Cass. 9308/2007). 12053fld  

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