Documenti ritirati o sospesi

Documenti ritirati o sospesi

Redazione - @InMoto_it

01.02.2012 ( Aggiornata il 01.02.2012 14:29 )

Non è difficile rischiare di vedersi sfilare la patente per aver superato i limiti di velocità, considerando che con la mia GSX-R 1000 basta tirare la prima marcia per andare oltre i 130 km/h, ed è sufficiente sostituire lo scarico per vedersi ritirata la carta di circolazione con l’obbligo poi di revisione straordinaria. Cosa si rischia se uno viene beccato a guidare con uno di questi documenti sospesi? Circolare con i documenti di guida sospesi o ritirati (che sono due cose differenti) può costare molto caro, sia in termini economici, sia per le ulteriori sanzioni accessorie. Specifichiamo le due situazioni. La carta di circolazione è ritirata quando ad esempio si viene sanzionati ai sensi art. 78 C.d.S, per aver apportato modifiche al motociclo che riguardano le caratteristiche funzionali o costruttive. In questo caso scatta la sanzione prevista dall’art 216/6° del C.d.S. che prevede una sanzione amministrativa da € 1886 a € 7546, per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi art. 202/3-bis, in quanto il verbale viene trasmesso entro 10 gg. al Prefetto di competenza del luogo dove è stata contestata l’infrazione, che ne decide l’importo. Come sanzione accessoria viene applicato anche il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, di cui, per il primo e solo per i motocicli e ciclomotori, è obbligo lasciarlo in custodia presso un deposito autorizzato con aggravio di ulteriori spese. Se invece si circola con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, scatta il sequestro del mezzo ai fini della confisca previsto dall’art. 214/8° C.d.S., che prevede anche una sanzione amministrativa da € 731 a € 2.928. Come nel caso precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, cioè si perde la proprietà del mezzo in via definitiva. La predetta sanzione ai sensi dell’art. 216/6° si applica anche a chi circola con patente ritirata, e non sospesa, quindi se è ritirata perché scaduta di validità o nella condizione di essere stati oggetto di ritiro ai sensi dell’75 DPR nr. 309/1990 per uso di stupefacenti. Nel caso in cui è avvenuto il ritiro al fine di far determinare agli organi competenti una successiva sospensione della patente, si viene sanzionati ai sensi dell’art. 218/6° C.d.S., che ha le stesse sanzioni pecuniarie previste dal 216, ma con la pesante sanzione accessoria della revoca della patente di guida oltre che all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Diversamente, se si è trovati a circolare con la carta di circolazione sospesa, caso abbastanza raro per un motociclo, considerando che sono generalmente sanzioni accessorie applicate per particolari violazioni sul trasporto e sulla circolazione, è applicata la sanzione prevista dall’art. 217/6 C.d.S. che prevede le stesse sanzioni degli altri articoli, ma con l’aggiunta della sospensione della patente di guida da 3 a 12 mesi, sempre decisa dal Prefetto di competenza. Chi circola con i documenti ritirati e sospesi crea condizioni che potrebbero, in caso di incidente, non dar luogo a risarcimenti agli aventi diritto. È poi importante sapere che in caso di patente di guida ritirata, l’obbligo delle forze di Polizia è quello di inviarla entro 5 gg lavorativi alla Prefettura di competenza, e il Prefetto entro 15 giorni deve emanare l’ordinanza di sospensione, in caso contrario si può chiederne la restituzione. È prevista la possibilità, per gravi e giustificati motivi, in caso di sospensione per sanzioni non derivate da incidente stradale, di chiedere entro i 5 giorni dal ritiro, un permesso di guida per 3 ore al giorno in determinate fasce orarie e solo nel caso non vi siano alternative come mezzi pubblici. Attenzione però a non sforare con gli orari, perché scatterebbe automaticamente la revoca della patente prevista sempre dall’art. 218 C.d.S.

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