Il Codice della Strada? (A volte) vale anche in pista

Il Codice della Strada? (A volte) vale anche in pista

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione

Redazione - @InMoto_it

28.02.2018 16:00

Starete strabuzzando gli occhi, ma non è la prima sentenza di questo tipo. Questa volta è toccato alla Cassazione stabilire che, nel caso di un incidente avvenuto durante delle prove libere classificate come “circolazione turistica” al Mugello, si applica il Codice della Strada, per quanto attiene la distanza di sicurezza e la responsabilità negli incidenti.

QUANDO SI GUIDA IN AUTODROMO in condizioni di “circolazione turistica”, la dizione normalmente usata per indicare le prove libere aperte a persone prive della licenza di pilota e con veicoli non necessariamente da competizione, valgono le norme del Codice della Strada. Perlomeno su alcune piste, che riportano tale indicazione nel loro regolamento. È sulla base di questo assunto che la Corte di Cassazione (Sentenza 27991 del 13 gennaio 2017 – 4ª Sezione Penale) ha confermato la colpevolezza di un motociclista che ne aveva tamponato un altro sul rettilineo del Mugello.

I FATTI RISALGONO AL 2007, quando è avvenuto un incidente fra due appassionati impegnati in un turno di prove libere. Il primo viaggiava a 102 km/h, mantenendosi sulla destra del rettilineo. Il secondo sopraggiungeva a 196 km/h. Dall’incidente, che ha procurato al motociclista tamponato lesioni personali guarite in 150 giorni, ne è nato un contenzioso, sul quale il primo a esprimersi è stato il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo. Che ha condannato l’investitore a risarcire la controparte con un importo pari a 1000 euro.

SUL RICORSO PROPOSTO DAL CONDANNATO si è pronunciato, rigettandolo, il Tribunale di Firenze. Nelle motivazioni della sentenza si legge che: “nessun addebito di colpa poteva essere formulato a carico del … (motociclista tamponato, ndr), al quale, non essendo in corso una gara, non era imposta alcuna velocità minima da rispettare; viceversa rinveniva profili di colpa generica e specifica nella condotta dello … (del tamponatore, ndr), il quale non aveva rispettato la distanza di sicurezza e non aveva tenuto una condotta di guida idonea ad evitare il tamponamento”.

E COSÌ SIAMO AL RICORSO IN CASSAZIONE, nel quale, l’avvocato dell’investitore cita che, secondo quanto dichiarato dai due direttori di gara, “l’unico responsabile dell’incidente doveva ritenersi il … (tamponato, ndr) che aveva rallentato in modo eccessivamente repentino, senza rientrare ai box, ma rimanendo in pista. Quanto allo … (investitore, ndr), una volta ritenuto dal giudice di merito che gli avvertimenti di un incidente in corso non era stati dati ai motociclisti o comunque che costoro non li avevano percepiti, nessun obbligo per lo … (ancora l’investitore, ndr) vi era di rallentare, soprattutto tenendo conto che egli usciva da una curva in fase di accelerazione. Pertanto non sussisteva la condotta che gli era stata addebitata nel capo di imputazione e cioè di avere disatteso le segnalazioni di pericolo ed anzi l’imputato si era trovato di fronte ad un ingombro della pista del tutto imprevedibile. L’imputato aveva tenuto una condotta di guida conforme a quella degli altri colleghi che stavano circolando ad un velocità di circa 170\190 km/h”.

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