Modificare la propria moto

Modificare la propria moto

Redazione - @InMoto_it

01.05.2013 ( Aggiornata il 01.05.2013 15:38 )

Chi ama la propria moto ama anche... metterle le mani addosso. Una pratica che andrebbe elogiata, specialmente in un’epoca dove la capacità manuale è stata quasi cancellata dal trionfo del virtuale. Il problema sono le leggi italiane, che rendono molto difficile qualsiasi personalizzazione del proprio mezzo     Quando si è appassionati e legati al proprio mezzo (o a qualsiasi altra cosa) dedicarsi a quest’ultimo cercando di migliorarlo e di renderlo il più vicino possibile ai nostri desideri o a quella che ai nostri occhi è la perfezione è una cosa normale e comprensibile. Lo sa bene l’Harley-Davidson che per prima e da molti anni ha capito l’importanza di fornire ai propri utenti un’infinità di accessori e di parti intercambiabili per i propri modelli. In questo caso però non si tratta di una personalizzazione vera e propria, quanto di montare degli accessori proposti dalla Casa (seppure con un’ampia scelta e con un’apertura mentale sconosciuta alla quasi totalità degli altri marchi, specialmente quelli giapponesi). Negli anni il rapporto moto/motociclista si è evoluto, e se per le moto d’epoca vale la regola dell’originalità, per le altre non è più così. Se fino agli anni ’90, infatti, per i più vigeva la regola che una moto non originale perdeva il suo valore, oggi le cose (per fortuna) si sono invertite. Le modifiche sono in larga misura apprezzate se fatte con capacità e buon gusto (ovviamente se non ci sono questi due requisiti è meglio mantenere il mezzo originale...). Lo dimostra il fatto che nonostante il periodo buio, l’ambiente delle special è più florido che mai, d’altronde la moto stessa è sinonimo di fantasia e di voglia di libertà, e fin dalla sua nascita c’è stato chi si è adoperato per ampliarne i limiti. Il rovescio della medaglia è dato dalle nostre leggi restrittive e dalla famosa burocrazia tutta italiana, spesso concepita esclusivamente per complicare le cose se non per far entrare gettito sotto forma di multe nelle casse dell’erario. Basti pensare che qualche anno fa erano passate delle leggi che proibivano di aprire il cofano e darsi da fare se l’auto si fermava in strada o di cambiare l’olio da soli a casa, e che per acquistare un caricabatteria bisognava pagare un’imposta allo stato, come per i fiammiferi o per gli accendini… Teoricamente siamo in Europa da due decenni, praticamente no. In Germania c’è il TUV, che è un ente privato riconosciuto dallo stato, a certificare che i vari accessori aftermarket immessi sul mercato siano realizzati con criterio, nel rispetto della qualità, e assolvano il compito cui sono destinati. In Inghilterra, in linea di massima è possibile costruirsi anche il telaio di una moto senza essere ingegneri, basta avere l’appoggio di un’officina autorizzata,  poi si prenota il collaudo e il mezzo viene sottoposto a severe prove dove, oltre che a verificare che tutto funzioni perfettamente, vengono anche rilavati i dati di torsione e di equilibrio della moto stessa. Alla fine della procedura con un prezzo equo e onesto si riceve il libretto con il proprio nome indicato come costruttore e si è responsabili del proprio mezzo. Dell’America è meglio non parlarne, per non dover fare dei tristi confronti con la nostra realtà. Basti sapere che sul nuovo continente è possibile veder circolare i mezzi più strani, purché rispettino i limiti di velocità. Da qualche anno in Italia si è costituita la FIC (Federazione Italiana Customizers) per dar voce a un settore ricco di fantasia e di possibilità, ma nonostante l’impegno profuso non si sono ancora visti i risultati agognati. Viviamo in un Paese dove si fanno leggi assurde che poi puntualmente non vengono applicate grazie al buonsenso, quindi se proprio non si trova un tutore dell’ordine che abbia la giornata storta è possibile ragionare e cavarsela. Resta il fatto che continuiamo ad essere considerati dei trasgressori (quando non una categoria da bastonare) e se vogliono, il fatto di aver cambiato le frecce o la marmitta (anche se non fa rumore) può portare a multe salate e al ritiro del libretto, con tutto ciò che ne consegue. In Italia abbiamo artigiani e piccole aziende che producono accessori eccelsi, sia per qualità sia per estetica, apprezzati e riconosciuti all’estero, ma frenati a causa di una visione ottusa della realtà. Possibile che tutto debba essere sempre basato sui soldi e su ristrettezze mentali? Tutti sanno che è sufficiente spendere una discreta somma, far omologare la moto all’estero e poi reimmatricolarla in Italia, ma equivale a dire che dopo aver fatto la moto bisogna spendere qualche migliaio di Euro di sotterfugio per essere in regola, e questo non fa che gettare benzina sul fuoco, facendo identificare la figura del tutore dell’ordine con quella del nemico. Non sarebbe ora di fare delle leggi più eque e vivere meglio? spec3 LE REGOLE Da questo sunto si può dedurre quanto siano irrazionali le regole a cui siamo sottomessi: montare dei freni più potenti di quelli previsti di serie (che sovente sono una scelta dettata dal costo) o semplicemente montare delle tubature dei freni rivestiti in treccia d’acciaio o Kevlar (molto più valide di quelle in gomma) non è permesso… Perfino i manubri devono “essere omologati e rispettare le geometrie”. Quindi montare un manubrio più comodo o un paio di semimanubri è un atto fuorilegge? Ma perché invece di sguazzare tanto nella burocrazia non impariamo da altri Stati che hanno delle regole più semplici e ortodosse? Il portatarga può essere sostituito, in quanto elemento non soggetto ad aggiornamento (vedi box nella pagina a fianco). Il dispositivo del silenziatore di scarico può essere sostituito con uno dello stesso tipo omologato per quello specifico modello di moto, senza dover effettuare l’aggiornamento della carta di circolazione, come indicato nella normativa europea e ribadito dalla circolare del Ministero dei Trasporti nr. 4782/M360 del 04/11/2004. Per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo e dei dispositivi di equipaggiamento, bisogna prendere in esame quanto indicato dagli art. 71 e 72 del C.d.S. e il relativo art.227 del Regolamento di Esecuzione, dove sono indicati tutti i particolari delle caratteristiche tecniche e funzionali dei veicolo a motore, che sono soggetti ad accertamento in caso di sostituzione. Ovviamente qui riportiamo solo quanto indicato nel Codice della Strada. Naturalmente l’inefficienza o l’alterazione di un dispositivo saranno sempre sanzionate con 80,00 € ai sensi dell’art.79 del C.d.S. che non prevede sanzioni accessorie, a patto che lo stesso non riguardi le caratteristiche di sicurezza, rumorosità e inquinamento, che farebbe scattare un’immediata segnalazione alla motorizzazione competente per territorio, per sottoporre il motociclo a revisione straordinaria ai sensi dell’art.80/5 C.d.S.. Per chiarire tutti i dubbi sui dispositivi d’illuminazione e segnalazione previsti per i veicoli della categoria “L”: ciclomotori e motoveicoli, le indicazioni le troviamo sempre nel regolamento dell’art. 71 del C.d.S., che prevede l’obbligatorietà per i motocicli di avere le luci di posizione (1 o 2) anteriori bianche e posteriori (1 o 2) rosse, della luce della targa bianca, degli indicatori di direzione di colore giallo ambra, sia anteriori e sia posteriori; sono invece facoltativi i catadiottri laterali, cosi come i segnali d’emergenza per i motocicli che sono obbligatori solo per i tricicli, facoltativi anche i fendinebbia e le luci posteriori per nebbia. Negli artt. 227 e 228 del Regolamento e nell’appendice V del Titolo III del C.d.S. troviamo le indicazione e l’elenco di tutte le caratteristiche soggette ad accertamento, che possiamo qui riassumere per i motocicli. Massa, dimensioni e allestimento: che può riguardare per le moto la massa in ordine di marcia (tara), il peso massimo ammissibile, le dimensioni massime, il numero dei posti, la carrozzerie o attrezzature particolari. Prestazioni: velocità, il motore, la cilindrata, potenza e coppia, l’alimentazione, il rapporto potenza/massa e anche il tipo di trasmissione e rapporti. Sicurezza attiva: dispositivi di illuminazione, impianto elettrico, clacson, la frenatura, l’impianto frenante e tutti gli elementi costitutivi, di fatto, l’interpretazione rigida della norma, non consente di sostituire i tubi dell’impianto frenante anche se più performanti, e solo una circolare specifica potrebbe salvarci da un eventuale controllo. Gli specchi retrovisori, il serbatoio, i cerchi e le ruote oltre ai pneumatici e sospensioni. Sicurezza passiva: parafanghi, sterzo. Protezione ambientale: rumorosità esterna, emissioni inquinanti, posizione del tubo di scarico (molto importante) non si può modificare l’alloggiamento come per la targa. Sono norme per particolari categorie di veicoli. Disposizioni fiscali: alloggiamento targa, potenza fiscale, targhette e iscrizioni e marcatura di identificazione del motore. Varie: dove è compreso il tachimetro. Tutte le sostituzioni o il montaggio di dispositivi che rientrano nell’elenco generale scritto sopra, in assenza di circolari specifiche, necessitano di aggiornamento della carta di circolazione per rispettare la norma. spec2 IL PORTATARGA L’argomento del portatarga in generale è molto particolare e complesso: se analizziamo correttamente il riferimento normativo riguardante la targa dei veicoli previsto dall’art. 100 del C.d.S. e dalle relative disposizioni del regolamento d’esecuzione all’art. 259, troviamo tutte le indicazioni corrette per quanto riguarda il posizionamento e l’inclinazione, che se rispettate dovrebbe renderci immuni da qualsiasi contravvenzione. Da questi articoli emerge che la targa del nostro motociclo deve essere posizionata nella parte posteriore centrale e simmetrica rispetto la linea longitudinale del veicolo, quindi nella zona di origine prevista dal costruttore, con un’inclinazione rispetto alla verticale non superiore ai 30°, non più bassa dei 20 cm dal suolo e non più alta di 120 cm, e visibile in tutto lo spazio compreso tra i quattro piani (sempre considerando la tolleranza per l’inclinazione massima prevista, come citato nei punti D ed E dell’art. 259). Se rispettati tali parametri, nessuno può contestarci l’installazione di un portatarga diverso dall’originale, perché questo particolare se non modifica le caratteristiche costruttive di sicurezza, rumorosità ed inquinamento non è soggetto a revisione straordinaria. PNEUMATICI Per equipaggiare un motoveicolo con pneumatici di misura diversa da quella indicata dalla carta di circolazione, bisogna verificare se il mezzo è omologato per quella misura. Alcune indicazioni si possono trovare nella normativa CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo) NC053-05 del dicembre 2008, che fornisce tutte le definizioni relative ai pneumatici e al loro impiego, in conformità con i regolamenti CEE, tra cui il 75 ECE/ONU specifico per i motoveicoli e la Direttiva 97/24/CEE per i veicoli di categoria L (tra cui i motocicli). I pneumatici devono avere almeno 1,6 mm di profondità battistrada sui tre quarti centrali di battistrada per l’intera circonferenza del pneumatico. Controllare sempre la profondità del battistrada del pneumatico in diversi punti. Tutti i pneumatici hanno nei canali principali degli indicatori di usura. Quando, in seguito all’usura, la superficie del battistrada è allo stesso livello degli indicatori, il pneumatico è arrivato al limite legale e deve essere sostituito. Già in precedenza abbiamo poi parlato della particolare normativa riguardante l’uso di pneumatici invernali, che tranne che per alcune eccezioni, le Case costruttrici ancora non producono per tutti i motocicli. Infatti, nei periodi dove sono in vigore le ordinanze, generalmente dal 15 novembre fino al 31 marzo o 15 aprile, anche in una bella giornata di sole con 20° di temperatura, a causa di qualche zelante rappresentante delle forze dell’ordine, si corre il rischio di essere sanzionati con 80 € ai sensi art. 6/4° del C.d.S. per non avere pneumatici antisdrucciolevoli o catene a bordo, oltre all’intimazione di non proseguire il viaggio su quella strada. Queste ordinanze, emesse degli enti proprietari della strada, vietano la circolazione a tutti i veicoli non muniti di pneumatici invernali o con sistemi antisdrucciolevoli a bordo, in riferimento alla normativa CEE 92/23, questa di fatto però, specifica solamente quelli che sono i pneumatici che devono essere equipaggiati sui veicoli, le misure e i carichi di peso, oltre alla possibilità di montare sugli autoveicoli in genere, le gomme termiche marchiate M+S, MS, M-S o MLS, anche con limiti di velocità inferiori al tipo previsto per quel veicolo, mentre non indica niente per l’utilizzo di pneumatici invernali sui motocicli. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del presidente della FMI era stato risposto che non si poteva considerare applicabile tale sanzione ai mezzi che materialmente non potevano disporre di tali equipaggiamenti, pertanto vi era il formale impegno e chiarire con una circolare la corretta applicazione della norma. Nella risposta pervenuta si comunica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che la disposizione indicata (contenuta nell’articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della Strada, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, numero 120), “…debba essere interpretata nel senso che si applica ai veicoli per i quali è possibile disporre di pneumatici invernali ovvero è possibile montare le catene o altri mezzi antisdrucciolevoli consentiti”, ma se poi si verifica un incidente? Ad oggi dobbiamo ancora vedere qualcosa di scritto, nella speranza che nelle nuove ordinanze le Autorità competenti si ricordino di escludere da tale obbligo i motoveicoli. LO SCARICO Il dispositivo del silenziatore di scarico può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla Casa costruttrice, oppure con un silenziatore omologato nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo, questo significa anche che non si può montare uno scarico omologato di una moto diversa dal nostro modello. Quindi se l’omologazione fosse rilasciata da uno Stato estero, bisogna accertarsi che la stessa sia riconosciuta e valida in Italia a condizione di reciprocità. Se si è sicuri di questo, si può montare uno scarico differente da quello originale senza richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Ovviamente bisogna anche fidarsi del rivenditore, che deve garantire che il prodotto che ci offre corrisponda a queste caratteristiche, nel senso che non è difficile trovare sul mercato prodotti a basso costo, ma con omologazioni non conformi, e di conseguenza si potrebbe incorrere alla sanzione prevista dall’art.72 del C.d.S. Questo articolo sanziona la circolazione con equipaggiamento non conforme con € 78,00, se pagata entro 60 giorni, mentre la sanzione edittale può arrivare fino a € 311,00. Oltre a questa sanzione, visto che il dispositivo rientra tra quelli indicati nell’art.78 del C.d.S., si applica anche questo articolo nei commi 3° e 4°, che oltre ad essere molto più severa, con una sanzione da € 389,00, comporta il conseguente ritiro della carta di circolazione che sarà inviata all’ufficio della Motorizzazione competente per territorio, per l’eventuale aggiornamento o nel caso fosse impossibile, il ripristino del dispositivo omologato. A tale sanzione incorre anche a chi effettua una alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Per ulteriori chiarimenti si può consultare la circolare del Ministero dei Trasporti - Divisione IV, del 24/11/1997 n. DC IV B/03 1997. spec4

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