Incidente su buca o dosso? Chiedete il risarcimento

Incidente su buca o dosso? Chiedete il risarcimento

Siete caduti su una buca non segnalata? Avete riportato un danno della vostra moto? Siete incappati in un dosso troppo alto e mal segnalato? Si tratta di situazioni che spesso consentono di chiedere il risarcimento all’amministrazione responsabile della strada, se non ha provveduto alla corretta manutenzione né alla segnalazione del pericolo

22.03.2019 16:43

Sul numero in edicola (aprile 2019) di InMoto abbiamo affrontato il tema dello stato pietoso delle nostre strade. Una situazione che negli anni ha visto un continuo deterioramento, con gravi rischi d’incolumità per chi viaggia; soprattutto per noi che ci muoviamo su due ruote. Senza contare i danni alla moto, che alla lunga si affacciano sempre, anche senza cadere. Del problema finalmente stanno prendendo atto anche le amministrazioni responsabili delle strade. Capita infatti che le compagnie assicuratrici non offrano più polizze per coprire i danni dovuti al cattivo stato delle infrastrutture. Così gli enti che gestiscono le strade sono costretti a mettere a bilancio il capitale necessario per fare fronte ai possibili risarcimenti dovuti. E l’aumento di rivendicazioni da parte di cittadini imbufaliti per i danni subiti e per le conseguenze degli incidenti, sta facendo suonare il campanello d’allarme. Il consiglio dunque, se avete avuto un incidente o dei danni per colpa del cattivo stato della strada, è di chiedere sempre il risarcimento all’amministrazione responsabile.

COME MUOVERSI SE SUBIAMO UN DANNO O UN INCIDENTE - Una buca vi ha squarciato una gomma? Piegato un cerchio? Magari addirittura fatto cadere? Chiamate subito le forze dell'ordine e fotografate il luogo e la situazione dell'incidente. Non mancate, eventualmente, di mettere dei riferimenti nella buca, come il classico pacchetto di sigarette, per far risaltare dalle foto l'effettiva dimensione del danno stradale. E salvate le foto come file, con la data e l'ora corretta.

Chiedete alle forze dell'ordine di verbalizzare correttamente l'incidente, rilevando anche le tracce della vostra velocità conforme (si spera) a quanto prescritto dal Codice della Strada. Se possibile lasciate la moto a terra, nel punto dove si è fermata; per consentire agli agenti i rilevamenti necessari. Ma non bloccate il traffico. Soprattutto non bloccate dei mezzi pubblici, perché questo configurerebbe l'interruzione di pubblico servizio e passereste dei guai! Nel verbale delle forze dell'ordine fate specificare anche l'amministrazione responsabile della strada nel punto esatto dell'incidente, perché è a questa che dovrete chiedere il risarcimento del danno.

Per la richiesta, la trafila è sempre la stessa: iniziate magari mandando un’email e prendendo contatto diretto. Se avete la PEC usatela. Altrimenti, in assenza di risposte, dovrete passare alla classica raccomandata con ricevuta di ritorno, che prelude al più impegnativo affidamento della pratica a un avvocato o a un’associazione di tutela dei consumatori.

SU COSA INCENTRARE LA RICHIESTA RISARCITORIA IN CASO DI DANNO DA BUCA - Due sono gli articoli del Codice Civile ai quali fare riferimento. Quello più spesso chiamato in causa in passato era il 2043, che rimanda alla responsabilità per colpa dell'Amministrazione, tenuta a conservare il proprio patrimonio in maniera tale da non causare situazioni di pericolo per il cittadino. Il riferimento a questo articolo implica però l'onere per il danneggiato di dimostrare la colpa della Pubblica Amministrazione.

Più facile allora fare riferimento all'articolo 2051, relativo al compito di custodia del bene pubblico da parte dell'Amministrazione responsabile. In questo caso la richiesta di risarcimento è possibile se l'insidia stradale o trabocchetto è effettivamente poco visibile; e se nel caso dell'incidente in oggetto si sia verificata una non prevedibilità della presenza dell'insidia. Attenzione solo al fatto che bisognerà provare che l'Amministrazione sarebbe potuta intervenire sulla buca e non l'ha fatto. Capita spesso, infatti, che le amministrazioni affermino che la buca si era appena creata (vale anche con gli ostacoli stradali), e che quindi non hanno avuto il tempo per rilevarla o per provvedere a segnalarla e/o ripararla. Occhio alle colpe del guidatore danneggiato. Se un'insidia è prevedibile, il guidatore ha il dovere di evitarla. E non mancano casi di risarcimenti percentualmente diminuiti anche del 60%, per eccesso di velocità del motociclista caduto.

E SE CADIAMO SU UN DOSSO? - I dossi rallentatori hanno invaso le nostre strade, rovinando ulteriormente il comfort di viaggio e costringendo a continue frenate e accelerazioni. Ciò che è peggio però è che ognuno costruisce i dossi come vuole. Ci sono delle prescrizioni relative alle dimensioni e alla segnalazione dei rallentatori (Art. 179 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), ma non ci sarebbero sanzioni per chi non rispetta tali norme costruttive. Ciò non toglie che in caso d’incidente su un dosso non a norma, si possa chiedere un giusto risarcimento.

La più frequente violazione della legge riguarda la tipologia di strade dove vengono installati questi dispositivi. Il Codice dice che “I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences”. E continua: “Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”. Tutti quei dossi che troviamo sulle strade statali, all'ingresso dei centri urbani, ma anche sulle strade urbane di scorrimento, sono dunque fuorilegge!

Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada, che ne determina il tipo e l’ubicazione. Quello che fanno i comuni, è adottare la scappatoia del passaggio pedonale rialzato. In questo caso approfittano di un vuoto legislativo. Perché il Regolamento non cita i passaggi pedonali rialzati, che secondo la nostra interpretazione vanno considerati a tutti gli effetti dei dossi. Quindi dovrebbero essere soggetti alle medesime norme di costruzione. Però, è chiaro che in questo caso il percorso per ottenere il risarcimento è più difficoltoso e richiede sicuramente l’assistenza di un’associazione di tutela dei consumatori, o di un legale. In coda abbiamo comunque inserito qualche indicazione utile anche per i passaggi pedonali rialzati.

Tornando ai dossi, il Regolamento ne prescrive forma e dimensioni. I dossi si dividono in 3 tipologie, in funzione del limite di velocità della strada sulla quale sono installati.

Tipo a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h. Ha larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

Tipo b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h. Ha larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

Tipo c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h. Ha larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

Importante anche che “I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato -leggi asfalto-”.

Per quelli prefabbricati è fatto obbligo di utilizzare componenti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Per la forma, le rampe di salita e discesa dal dosso debbono essere lunghe quanto la superficie piana rialzata. Troppo spesso invece vediamo rampe troppo corte, con pendenze eccessive. Importante anche la segnalazione. La presenza dei dossi di rallentamento deve essere segnalata dallo specifico cartello, preferibilmente di formato ridotto, che deve essere posto almeno 20 metri prima. A questo deve essere abbinato anche il segnale con il limite di velocità, a meno che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità analogo. Quando poi i dossi sono più di uno (distanza fra uno e l'altro fra i 20 e i 100 metri), bisogna aggiungere al cartello con il dosso il pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. ... rallentatori". Infine i colori. I dossi rallentatori vanno evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili, sia di giorno che di notte.

POI CI SONO I PASSAGGI PEDONALI RIALZATI - Come scritto, gli amministratori giocano dicendo che non sono equiparabili ai dossi rallentatori. In questo modo ne installano su strade di tipologia superiore e bypassano anche l'altezza massima prescritta per i rallentatori. Perché si tende a mettere i passaggi pedonali a filo con il marciapiede, che di solito supera i 7 centimetri. In questo caso, l'eventuale richiesta di risarcimento a seguito di incidente potrebbe essere più complessa; ma va valutata caso per caso. Un appiglio può essere quello della colorazione. Molti comuni dipingono il fondo dei passaggi pedonali in maniera creativa, con tonalità rosse, gialle, azzurre o verdi. Tutte queste colorazioni sono fuori norma, visto che per il Codice (commi 5 e 6 art 137 del Regolamento) gli unici colori utilizzabili (e secondo prescrizioni ben precise) sono il bianco, il giallo e l'azzurro. Perché sono quelli che garantiscono il migliore contrasto, e quindi la più alta visibilità in differenti condizioni di luce, magari con la pioggia; e anche considerando alcune patologie della vista. Tra l'altro, considerando che le strade sono scure, il contrasto migliore lo si ottiene semplicemente dipingendo le strisce pedonali bianche. Al limite è prevista la possibilità di una bordatura scura delle strisce in caso di asfalti particolarmente chiari. Per quanto riguarda le caratteristiche delle vernici, in attesa che il Ministero dei Trasporti emani il disciplinare previsto dal Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada, la norma di riferimento è la

UNI EN 1436:2004. QUALCHE SENTENZA PUÒ TORNARE UTILE - Con la sentenza 38 del 14 marzo 2017, la sezione per il Veneto della Corte dei Conti ha condannato il responsabile dell'area tecnica di un comune a rifondere il danno erariale causato all'amministrazione dall'aver autorizzato la colorazione verde del fondo per 55 passaggi pedonali. Il tecnico ha dovuto sborsare 1.155 euro. L’amministrazione responsabile della strada non è responsabile del danno solo qualora si sia verificata un’alterazione imprevedibile e non tempestivamente eliminabile dello stato della cosa custodita (Cass. 8157/2009; Cass. 24419/2009; Cass. 15389/2011; Cass. 21508/2011; Cass. 8935/2013).

La prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’insidia grava sull’amministrazione responsabile della strada, che deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. 11802/2016). L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito deve provvedere alla manutenzione della stessa, prevenendo e segnalando qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cass. 18325/2018). La responsabilità del gestore è esclusa solo se l’evento è causato da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. 6101/2013; Cass. 6703/2018).

Eventuali comportamenti di guida non leciti della vittima d’incidente possono essere considerati causa d’incidente solo se non rientrano fra i comportamenti prevedibili su quel determinato tratto di strada. Altrimenti rientrano nel meno grave caso del concorso di colpa (Cass. Ord. 2481/2018).

Leggete la nostra inchiesta sul numero di Aprile 2019 di InMoto

Ovunque in Italia le strade sono percorsi di guerra, con costi sociali altissimi per gli incidenti causati dall’incuria di chi dovrebbe fare manutenzione di asfalti, guard rail e segnaletica. Come venire fuori da questa situazione? Quali gli investimenti necessari? E con quali ritorni? Di questo e altro abbiamo parlato sul numero di Aprile 2019 di InMoto, in edicola già dal 15 marzo.

  • Link copiato

Commenti

InMoto in abbonamento